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Esportatori abituali, nuove dichiarazioni d’intento dal 12 febbraio (2)

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Dal 1° gennaio 2015 dovrà essere l'esportatore abituale a trasmettere la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Fino all'11 febbraio 2015 sarà tuttavia possibile continuare a consegnare la dichiarazione al proprio fornitore.

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Regime dei Minimi al 5% fino al 30.01.2015

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Tempo fino al 30 gennaio 2015 per aprire una partita IVA con il vecchio Regime dei Minimi e aliquota agevolata al 5%: ecco come fare.
 

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Nuovo regime dei minimi, conviene ?

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Partite Iva, ultimi giorni per decidere tra vecchio e nuovo regime dei minimi. Quale conviene?

Prelievo ridotto per altri quattro anni con l'apertura della partita Iva entro    fine 2014. Il forfait previsto dalla legge di Stabilità (in fase di correzione)   rischia di essere meno conveniente del vecchio.
Sono venti giorni di calendario ma a conti fatti sono circa 10 giorni lavorativi, soprattutto a causa delle festività natalizie.

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VIES: iscrizione immediata

commercio mondiale
Chi apre una partita IVA può effettuare da subito operazioni con gli altri paesi UE, senza più dover attendere 30 giorni di tempo.
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014, in attuazione dell'art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014),

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Legge di stabilità 2015

agenzia entratreIl DDL approvato dal Governo e che ha appena iniziato l'iter parlamentare (e quindi non è ancora definitivo e potrebbe essere soggetto a modifiche) comprende numerose novità, fra le quali:
Nuovo regime dei minimi: dal 2015 viene nuovamente modificato il regime dei contribuenti minimi, che da regime riservato alle sole nuove attività diventa il regime naturale dei soggetti con un volume d'affari fino a 40 mila euro; il massimale varia a seconda del tipo di attività e varia da 15 a 40 mila. Il reddito viene determinato forfetariamente in relazione all'ammontare dei ricavi (per gli agenti la percentuale di redditività è il 62%) e l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef viene elevata dal 5% al 15%. Rimangono le semplificazioni: esonero dalle registrazioni contabili, non assoggettamento a ritenuta d'acconto, non assoggettamento ad I.V.A. dei corrispettivi e conseguente indetraibilità dell'imposta in acquisto.

Il valore dei beni strumentali impiegabili sale da 15.000 a 20.000 euro e, cosa assai interessante, i contribuenti esercenti attività d'impresa pagheranno i contributi I.N.P.S. sul solo reddito effettivo, senza applicazione del minimale; detti contributi, nonostante la determinazione forfetaria del reddito, rimangono deducibili.
Per i soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2015 rimane applicabile il precedente regime, che prevede ricavi fino a 30.000 euro e un'aliquota del 5%.
I.R.A.P.: per gli agenti di commercio dotati di un'organizzazione d'azienda e quindi ancora soggetti ad I.R.A.P., va rilevato che la promessa (e già decretata) riduzione dell'aliquota al 3,50% è stata revocata. L'aliquota quindi rimane al 3,90%.
Detrazione per immobili: vengono estese senza variazioni fino al 31/12/2015 sia la detrazione del 65% per i lavori di riqualificazione energetica, che la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. E' prorogata anche la detrazione fino a € 10.000 relativa all'acquisto di mobili destinati all'arredamento degli immobili ristrutturati e ai grandi elettrodomestici rientranti in categoria A+. Da rilevare che la ritenuta che le banche devono applicare sui bonifici relativi alle suddette spese, sale dal 4% all'8% (aumento che, ovviamente, per il committente è del tutto irrilevante).
Bonus bebè: per ogni figlio nato o adottato nel periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno annuo di € 960, erogato dall'I.N.P.S., fino al compimento del 3° anno di età e purché il reddito del percettore non superi € 25.000.
Veicoli in comodato: non fa parte della legge di stabilità ma è comunque una norma di ampia portata che va segnalata, e che prevede l'obbligo di annotare sul libretto di circolazione degli autoveicoli la detenzione superiore a 30 giorni da parte di soggetti non intestatari del veicolo (es.: comodatari, locatari, eredi, ecc.). La sanzione per la mancata annotazione è di € 705,00.

Fabrizio Tagliabracci

Impresa familiare: entro il 31.12

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Gli atti da porre in essere per le imprese familiari

Premessa – Entro il prossimo 31.12.2014 è necessario valutare l'opportunità di procedere alla stipula, entro tale data, di atti/scritture private autenticate riferite alle imprese familiari al fine di attribuire agli stessi rilevanza fiscale dal 2014 oppure dal 2015.

 

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La società di persone è estinta, non è così per i debiti fiscali

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Snc e suoi componenti sono coobbligati al pagamento delle imposte e, quindi, dopo la cessazione dell'attività tocca ai secondi versare i tributi non assolti dall'azienda.

La Corte di cassazione, con sentenza del 14 novembre 2014, n. 24322, ha stabilito che, nel caso di una società di persone estinta, il socio è tenuto ad accollarsi i debiti derivanti da imposte non versate al fisco, anche se non ha ricevuto alcun avviso bonario personalmente. Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di un'azienda di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione.

Il fatto
A seguito di cessazione dell'attività, il concessionario della riscossione aveva emesso, nell'aprile 2000, cartella di pagamento del debito d'imposta dichiarato ma non versato da una società in nome collettivo, relativo all'anno 1998, a carico di un ex socio della stessa.
A conferma della legittimità del recupero dei crediti erariali, la Commissione tributaria regionale convalidava il rigetto in primo grado del ricorso del contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione motivando, in particolare, la legittimità della pretesa fiscale nei confronti del contribuente che, all'epoca, era socio "illimitatamente e solidalmente" responsabile; nAggiungeva il Collegio che, essendo l'appellante coobbligato per imposta evasa dalla Snc, non necessitava che la cartella fosse preceduta dalla preventiva notifica di atti d'accertamento né che l'invio del plico portasse una specifica relata di notifica.é l'estinzione della società aveva fatto venir meno tale responsabilità per le obbligazioni pregresse.

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Studi di settore, criteri aggiornati

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L'amministrazione finanziaria è tenuta ad applicare nella procedura di accertamento lo studio di settore più recente e affinato. Ad ogni modo le Commissioni tributarie hanno la facoltà di ricalcolare l'imponibile alla luce dello standard più recente.

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Detraibilità del bollo su ricevuta medica

ricevuta medica

Ho ricevuto una fattura per una prestazione sanitaria. È senza bollo. Sono tenuto a sanare la situazione? In caso positivo potrò detrarre tale spesa?

È dovuta l'imposta di bollo, nella misura di 2 euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 642/1972).

Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura. Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che l'imposta sia stata assolta (risoluzione n. 444/E del 2008). In tal caso, sarà obbligato, nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al pagamento dell'imposta di bollo (articolo 22 del Dpr 642/1972). Sarà così esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la sanzione sarà irrogata nei confronti del solo professionista.
Qualora, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini sanzionatori. L'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, pertanto, detraibile. Stessa conclusione anche nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995).

risponde
Gianfranco Mingione

 dal sito FISCO OGGI