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Agenzia delle Entrate, per i carburanti pagamenti tracciati e fatturazione elettronica
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- Pubblicato 29 Agosto 2018
Con provvedimento direttoriale n. 73203 del 4/4/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali saranno gli strumenti di pagamento per l'acquisto di carburante dal prossimo luglio.
Difatti dal prossimo 1 luglio 2018 la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all'avvenuto pagamento tracciato dell'acquisto.
Ciò in forza della Legge 205/17 che ha previsto come mezzi ammessi le carte di credito, di debito e prepagate emesse da intermediari finanziari residenti, demandando alla Agenzia delle Entrate la possibilità di prevedere altri strumenti.
L' Agenzia considera idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall' Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22/01/14 n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate
ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentono anche l'addebito in conto corrente. In tal modo, sono stati risolti i problemi pratico operativi che si potevano porre,in connessione con l'obbligo di poter esercitare senza eccessivi gravami il diritto alla detrazione sull'acquisto di carburanti. Infatti, le cessioni di carburante, dal 1/7/2018, dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Tale fattura elettronica, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. La modalità di fatturazione è un onere che grava sul soggetto cedente, mentre il pagamento tracciato è onere che riguarda l'acquirente.