Rapporto di Agenzia
L'attività di merchandising va pagata a parte
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- Pubblicato Mercoledì, 19 Settembre 2018 00:00
L'obbligazione che caratterizza il contratto di agenzia è quella di promuovere, in una determinata zona, la conclusione di contratti per conto del preponente. E quando un contratto è concluso per effetto dell'intervento dell'agente, questi ha diritto a una provvigione. L'attività di promozione degli affari non esaurisce, tuttavia, il contenuto del rapporto di agenzia.
Nella prassi è infatti frequente che l'agente assuma, accanto a tale obbligazione principale, l'incarico di svolgere attività accessorie, quali, ad esempio, la custodia in deposito dei prodotti del preponente, il coordinamento di altri agenti o, ancora, altre attività richieste dall'evolversi della distribuzione commerciale. Il contenzioso che vede opposti agenti e preponenti con riferimento al compenso che l'agente dovesse richiedere a fronte dello svolgimento di incarichi accessori porta gli operatori del diritto ad interrogarsi su quando tali attività debbano essere oggetto di una specifica remunerazione e quando, invece, la loro remunerazione può intendersi ricompresa nel compenso provvigionale pattuito per la promozione degli affari.
La casistica giurisprudenziale è, sinora, piuttosto circoscritta, soprattutto a fronte della varietà di attività che compongono il rapporto di agenzia nel suo concreto atteggiarsi. sfogliando i repertori si evince per esempio come a meritare "una sua propria remunerazione" separata e ulteriore rispetto a quella pattuita per l'attività di promozione e vendita sia l'attività di incasso (Cassazione 16 settembre 2013, n. 21079), fatto salvo il caso in cui questa riguardi solamente gli insoluti non onorati alla scadenza (Cassazione 15 marzo 2011, n. 6024).
Da ultimo (Cassazione 26 gennaio 2017, n. 1998), la giurisprudenza è intervenuta con riferimento a un' altra delle attività accessorie frequentemente affidate all'agente, ossia quella di merchandising. Tale attività, definita come la "pratica di utilizzare un "brand" o l'immagine di un prodotto noto per venderne un altro", consiste "nell'insieme di attività e di azioni aventi lo scopo di promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti, o anche di un solo prodotto, una volta che lo stesso sia stato inserito nell'assortimento di un altro punto vendita".
A tale riguardo il Supremo collegio ha statuito chel'attività di merchandising - avente ad oggetto l'esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori - si concreta in un'attività ben distinta da quella dell'agente, "sicché, stante l'autonomia dei rapporti, non può ritenersi ricompresa nella sua attività e, se svolta, va separatamente remunerata, salvo diverse specifiche pattuizioni".
Fonte: Il Sole 24 ore"
Decadenze e prescrizioni in ambito agenziale
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- Pubblicato Giovedì, 01 Marzo 2018 00:00
Decadenze e prescrizioni in ambito agenziale sono due facce della stessa medaglia o istituti giuridici diversi?
Cerchiamo di fare un pò di chiarezza dando qualche pillola di conoscenza giuridica per così meglio affrontare le eventuali tematiche che ruotano nell'ambito del rapporto agenziale.
Prendiamo allora spunto da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, del 12/01/2017, n.186, ove il Giudice riteneva l'agente decaduto dal diritto a ricevere l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (quella meritocratica) in quanto decaduto dal relativo diritto. Nella fattispecie si assumeva che la lettera impeditiva (e non interruttiva) della decadenza inviata dall'agente era in realtà riferita alla mancata corresponsione dei premi di produzione.
L'impostazione offerta è da ritenersi assolutamente condivisibile e corretta. Come noto, l'agente decade dal diritto a ricevere l'indennità di fine rapporto, facciamo riferimento a quella meritocratica disciplinata dall'art. 1751 c.c., laddove lo stesso non ne faccia richiesta entro e non oltre un anno dalla cessazione del rapporto.
Essendo un atto recettizio occorrerà che l'agente fornisca la prova di aver richiesto detta indennità alla propria mandante, ad esempio, producendo l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata a/r inviata.
Si parla, così, di decadenza allorquando si voglia far valere un proprio diritto da esercitare in un lasso temporale breve. Si parla, invece, di prescrizione laddove il diritto da far valere ricomprenda un lasso temporale più ampio ad esempio pagamento di importi provvigionali da aversi entro 5 anni, pagamento dell'indennità suppletiva di clientela da aversi entro 10 anni o 5 anni a seconda una interpretazione più restrittiva ecc...
La prescrizione si può interrompere a mezzo l'invio di una lettera raccomandata a/r e dall'atto del ricevimento della stessa inizieranno a ridecorrere i termini prescrizionali di cui prima si è fatto cenno.
Dunque i due istituti, pur ritenendoli ad un esame poco accorto eguali, in realtà sono tra loro istituti profondamente diversi, la cui conoscenza incide in ordine all'esatto soddisfacimento di un proprio diritto agenziale che diversamente verrebbe irrimediabilmente compromesso.
avv. Pierluigi Fadel
I requisiti morali per svolgere l'attività
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- Pubblicato Giovedì, 23 Giugno 2016 00:00
Massimo Azzolini
Contratto di agenzia, recenti orientamenti della Corte di Cassazione
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- Pubblicato Giovedì, 28 Settembre 2017 00:00
Recenti orientamenti della Corte di Cassazione in tema di forma del contratto, retribuzione, recesso e risarcimento del danno, prescrizione e decadenza, criteri differenziatori con il procacciatore d'affari.
Durata del periodo di prova
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- Pubblicato Giovedì, 26 Maggio 2016 00:00
Desideriamo sapere se il periodo di prova con l'agente può essere esteso fino a 9 o 12 mesi.
La durata del periodo di prova non è indicata nell'Accordo Economico Collettivo e pertanto si seguono criteri offerti dalla giurisprudenza. In particolare la Cassazione afferma che la durata deve essere limitata al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere un'adeguata valutazione dell'agente e della sua attività. Di norma il periodo è di 6 mesi, riducibile a 3 o, eccezionalmente, elevabile ad un anno. Quest'ultimo caso può verificarsi quando lo richiedano le condizioni del mercato, la natura dei prodotti, l'organizzazione di vendita (per es. aziende che operano attraverso due campagne stagionali all'anno). Nulla vieta comunque alle parti di determinare la durata a loro discrezione; si potrebbe però verificare che l'agente, in caso di recesso durante il periodo di prova, lo impugni chiedendo che, in conseguenza della nullità del patto stesso, il rapporto sia dichiarato definitivamente costituito con obbligo della ditta di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso.
Il mondo degli agenti e la necessità di una rivoluzione copernicana
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- Pubblicato Lunedì, 03 Luglio 2017 00:00
Prendo come punto di partenza le parole del vicepresidente vicario Gianni Di Pietro in merito al cambiamento operativo dell'agente di commercio.
Perché è opportuno chiedere il concorso spese
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- Pubblicato Venerdì, 29 Aprile 2016 00:00
"Questo è il catalogo, vai e vendi"
Quante volte ci siamo sentiti questa frase dalle mandanti per sviluppare una zona con fatturato zero? Beh! di aziende così "è pieno il mondo".
In pratica l'agente deve promuovere le vendite, passare e ripassare più volte dai potenziali clienti, sfruttare le proprie conoscenze ed introduzione presso quella potenziale clientela, acquisire finalmente l'ordine (se va bene), sperare che la mandante si attenga alla qualità e ai tempi di consegna, attendere il pagamento da parte del cliente e nei tempi previsti dalla normativa o dal contratto individuale e se la mandante è corretta, riscuotere finalmente la propria provvigione.
Dall'inizio di questo percorso possono passare vari mesi con costi e rischio d'impresa a totale carico dell'agente. Va rilevato che per questa attività l'agente promoziona i prodotti per la mandante e svolge una importante azione pubblicitaria, indipendentemente dal conseguimento immediato o successivo di ordini.
L'agente si sente sempre dire "ma intanto semina, poi vedrai che raccogli". Già, raccogli... intanto l'azienda ha goduto di pubblicità e introduzione da parte dell'agente e le provvigioni chissà se, e quando, arriveranno. Beh! Un minimo di riconoscimento del lavoro svolto inizialmente per quanto in premessa non può che ritenersi equo. Insomma, un piccolo contributo spese per i primi 6-12 mesi, anche di 500 euro, diciamo dai 300 ai 1.000 euro al mese per lo "start up" mi pare condivisibile.
Attenzione, contributo spese, non, mi raccomando, "anticipo provvigionale" che crea solo tanti guai. Può andare anche un "minimo garantito provvigionale", cioè se con il fatturato effettivo si arriva a superare una certa soglia provvigionale pre-concordata si riconosce quell'importo, diversamente all'agente verrà comunque corrisposto un "minimo garantito provvigionale", mensile o trimestrale.
Un contributo spese iniziale è poi eticamente corretto in quanto se la mandante rischia un pò del proprio significa che crede nel progetto e nella persona, diversamente se la cosa è gratis può anche non aver valore.
Fiscalmente il contributo spese è soggetto Enasarco, come normali provvigioni ed è lecito ottenerlo purché a compendio della previsione di una provvigione legata al risultato di vendita. So che le mandanti quando si parla di contributo spese o "piccolo fisso" storcono il naso. In parte hanno anche ragione in quanto numerosi sono i colleghi che cercano solo i fissi e quando sono finiti si allontanano ma se il contributo spese è contenuto è salutare in quanto segnale di fiducia e allo stesso tempo non si può approfittarne. Sono gli agenti che devono imparare a richiederlo sempre, solo in questo modo si crea una prassi che poi diventa una normalità. Consiglio di richiedere una cifra che possa essere soggetta ad una trattativa. Se non si prova la mandante non sarà certo a proporlo spontaneamente, se poi non ci si riesce sarà l'agente a decidere se accettare o meno quel mandato.
Massimo Azzolini
Agente, evoluzione di un ruolo
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- Pubblicato Mercoledì, 26 Aprile 2017 00:00
Negli ultimi anni del secolo, l'attività dell'agente di commercio ha subito un radicale cambiamento, non più solo uomo di vendita ma piccolo imprenditore. L'agente sarà scelto dalle imprese, nel prossimo futuro, per la professionalità e per le competenze che gli permettano di interagire con le strategie aziendali, sia nella produzione, che nel marketing. L'agente di commercio dovrà essere un professionista con le capacità di consolidare il mercato, un professionista-imprenditore che abbia il profilo ridisegnato come il mercato globale richiede.
L'agente moderno è comunque un uomo che gestisce lo scambio in modo professionale. Il grosso cambiamento sta nell'acquisizione di abilità di tipo tecnico e nelle conoscenze allargate e trasversali alla trattativa di vendita. Ma le competenze allargate comportano inevitabilmente l'aggiornamento, che è un elemento di grande responsabilità dell'uomo di vendita.
Le aziende mandanti dovranno fornire sempre più un supporto tecnico, ma il grosso del lavoro d'impostazione e di aggiornamento è nelle mani dell'agente stesso. E' fondamentale che chi svolge l'attività di agente di commercio, si renda conto che non è solo prestando attenzione ai fatturati, che si ottengono i risultati sperati, ma è gestendo con attenzione e oculatezza gli investimenti (auto, computer, ecc..) e le spese (trasferte, benzine, ecc..), che si possono migliorare gli obiettivi di redditività.
L'agente sarà sempre più il manager della propria zona operativa che, sulla base di obiettivi seri e raggiungibili, organizzerà il proprio lavoro in modo da gestire la clientela acquisita e avere attenzione alla nuova clientela da acquisire. Il controllo della redditività dei clienti sarà competenza dell'agenzia di zona che dovrà, inoltre, adattare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'agenzia si occuperà dell'istruzione del personale dei clienti, trasmettendo agli stessi, le conoscenze e le argomentazioni utili per rivendere i prodotti.
L'agenzia sarà un "comunicatore" verso la clientela ed un importantissimo strumento di informazione delle aziende rappresentate, perché è la fonte più tempestiva ed attendibile riguardo ai clienti, alla concorrenza e all'andamento del mercato.
Queste premesse indicano chiaramente la necessità di percorrere la via del rinnovamento. Ciò comporta momenti di difficoltà e di molto impegno. I futuri successi sono legati alla capacità di superare le inerzie, provocate dall'orgoglio generato dai passati successi, e nell'acquisire le abilità aggiunte, necessarie ad adeguare la preparazione alle esigenze della domanda. Il mercato offre una domanda mutata qualitativamente e quantitativamente, e l'offerta è molto aggressiva. Lo scambio dei beni è caratterizzato da una diversa relazione tra domanda e offerta. Il consumatore è diventato acquirente di beni e soprattutto di servizi ed è sempre più informato, attento ed esigente. La conseguenza è la necessità di affrontare questo mutato mercato con una più moderna organizzazione. Chi non si adeguerà sarà destinato a soccombere.
Davide Caropreso
L'esperto risponde
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- Pubblicato Mercoledì, 22 Ottobre 2014 07:32
a cura di Massimo Azzolini
AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'
La posizione di socio e amministratore unico di una srl di servizi, è incompatibile con l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio?
Premesso che il ruolo degli agenti è stato soppresso, non è di per sè ostativa all'iscrizione alla Camera di Commercio la posizione di socio-amministratore unico di società. Il problema si pone in merito alla costituzione di un rapporto di agenzia con la società della quale il soggetto è amministratore unico, in quanto quest'ultimo dovrebbe stipulare un contratto con se stesso. Questa considerazione ha portato ad escludere tale possibilità. In questo senso si era pronunciato esplicitamente l'Enasarco nel Regolamento del 2004 (art. 2, comma 4) richiedeva che i soggetti non si trovassero "in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica".
COMPATIBILITA' CON AGENTE ASSICURATIVO
L'attività di agente di commercio è incompatibile con quella di subagente assicurativo?
L'art. 5, L. n. 204/1985 stabilisce che l'attività di agente di commercio è incompatibile con quella svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, nonché con quella di mediazione. L'attività di subagente assicurativo è incompatibile con quella di perito assicurativo. Le attività di agente di commercio e subagente assicurativo non risultano incompatibili tra loro.
VALIDITA' REDAZIONE CARTA NON INTESTATA
Ho sottoscritto un contratto di agenzia con una società che mi ha poi proposto di risolverlo per stipularne altro con una diversa società del gruppo. Al momento della sottoscrizione con quest'ultima mi è stata presentata una scrittura privata che non è redatta su carta intestata della mia prima preponente. Alle mie obiezioni è stato replicato che il contatto è ugualmente regolare e valido. E' corretto?
Le pattuizioni intervenute sono pienamente valide anche se riportate su un foglio non intestato. Sul punto le affermazioni della società sono corrette. Ciò che rileva è che sull'atto risultino chiaramente quali sono le parti dell'accordo.
Un nostro agente, al quale abbiamo dato disdetta nel secondo anno di durata del rapporto, pretende un'indennità sostitutiva del preavviso di tre mesi. E' corretta la durata? Come si calcola l'indennità?
Il preavviso dovuto è di tre mesi benchè il rapporto sia soltanto nel secondo anno di durata in quanto l'art. 10 A.E.C. Industria lo prevede in tale misura fissa quando il rapporto si trovi nei primi tre anni. Il calcolo va effettuato prendendo a riferimento le provvigioni liquidate nell'anno precedente o, se più favorevoli per chi riceve il preavviso, nei dodici mesi antecedenti la risoluzione.
CESSIONE D'AZIENDA DA PARTE DELL'AGENTE
Un agente ha ceduto la propria azienda ad altro agente. Quali conseguenze ne derivano per il preponente?
In caso di cessione d'azienda da parte dell'agente, quello acquirente subentra di diritto ed automaticamente nel contratto di agenzia con il preponente il quale può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa. Se il preponente nulla oppone, la cessione ha pieno effetto e non deve essere liquidata alcuna indennità perché il rapporto di agenzia, pur mutando la persona dell'agente prosegue, cosicchè si deve verificare se sussista il diritto a tale indennità nel momento in cui il rapporto si risolverà; con l'ulteriore precisazione che si dovrà fare riferimento all'inizio del rapporto stesso con l'agente iniziale.