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Agente in forma societaria

espertorisponde3Una società agente è composta da due soci: un accomandatario (l'unico che lavora) con quota del 60%, un accomandante con quota del 40%. La preponente versa i contributi Enasarco interamente per il solo socio accomandatario. L'indennità spetta pro quota con tassazione a carico di entrambi o al 100% all'accomandatario?

L'indennità per la cessazione del rapporto spetta alla società agente e pertanto ad essa deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettuazione della prestazione promozionale da parte del solo socio accomandatario. All'atto della corresponsione l'importo dell'indennità, trattandosi di società di persone, deve essere assoggettato a tassazione separata con ritenuta Irpef del 20%. Una disposizione particolare è contenuta nel regolamento per l'accantonamento delle somme al fondo per la risoluzione del rapporto presso l'Enasarco (Firr). E' previsto infatti che, nel caso in cui l'agente sia una società di persone (in particolare in accomandita semplice) la società agente deve fornire i dati relativi ai singoli soci con indicazione delle percentuali dei versamenti da accreditare a ciascuno di essi . Si deve pertanto verificare quanto comunicato all'Enasarco all'atto della costituzione del rapporto di agenzia.

 

 

Cresce il numero delle partite Iva: 41.793

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Sono state aperte 41.793 nuove posizioni e dal confronto effettuato con il corrispondente mese dello scorso anno si evidenzia un incremento pari allo 0,2 per cento.

Cresce il numero delle partite Iva avviate nel mese di settembre 2015: 41.793. E' questo il primo dato messo in evidenza dalla sintesi mensile dell'Osservatorio del dipartimento delle Finanze sull'apertura delle nuove partite Iva.

Il documento, come di consueto, approfondisce l'analisi dei dati su vari fronti. Innanzitutto la distribuzione per natura giuridica evidenzia che il 74,7% delle nuove posizioni appartiene alle persone fisiche, il 20% è stato aperto da società di capitali e il 4,5% da società di persone; i "non residenti" insieme alle "altre forme giuridiche" sfiora l'1% dei nuovi avviamenti. Dal confronto con settembre 2014 emerge un piccolo aumento di posizioni riguardanti le società di capitali (+1%) e le persone fisiche (+0,7%) mentre, come accade ormai negli ultimi anni, si riscontra un rilevante calo per le società di persone (-8,8%).

Prendendo, poi, in esame la ripartizione territoriale possiamo riscontrare che il 42,4% delle nuove aperture è dislocato al Nord, il 23% al Centro e il 34,4% al Sud e nelle Isole. Anche in questo caso se si mettono a confronto i dati dell'analogo periodo dello scorso anno si segnala il dato positivo della provincia di Trento con un +14,4%, quello della Sardegna con +8,6% e della Toscana con +7,1% mentre il segno "meno" più evidente è quello del Molise (-9,7%), delle Marche (-7,9%) e della Campania (-5,7%).

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Dichiarazione dei redditi in ritardo: quando scatta l’accertamento

 
fiscoLa sentenza della Cassazione che chiarisce quando la dichiarazione dei redditi presentata oltre i termini sia da ritenersi omessa, legittimando l'accertamento induttivo.
 

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Battuta d'arresto per le partite Iva. A luglio, 40.316 le nuove aperture

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On line incrementi e flessione, secondo l'analisi statistica effettuata per natura giuridica, ripartizione territoriale, settore produttivo e caratteristiche anagrafiche

In calo, a luglio, le nuove partite Iva, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E' quanto emerge dall'elaborazione statistica effettuata mensilmente dall'Osservatorio delle partite Iva e disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze. La flessione è del 6,9 per cento.

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Equitalia, ecco come puoi tornare a pagare a rate

Equitalia-ravvedimento-operoso-
Pagare di nuovo le cartelle di Equitalia a rate? Adesso si può. È pronto il modello per presentare la domanda per ritornare a rateizzare il debito con il fisco per chi ha perso l'opportunità di dilazionare perché ha saltato troppe scadenze nel 2014. Così i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate presentando la domanda entro il 31 luglio.

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Tasso legale, da gennaio interesse allo 0,50%

 
tassolegaleA decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall'1% allo 0,50% per effetto del D.M dell''11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2014.
 

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IVA per cassa: opzione 2014


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A decorrere dall'1.12.2012 è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione "IVA per cassa", introdotto dall'art. 32-bis, D.L. n. 83/2012, in sostituzione del precedente regime ex art. 7, D.L. n. 185/2008.
 
E' opportuno sottolineare che l'adesione al regime in questione avviene tramite comportamento concludente con opzione da esercitarsi nella prima dichiarazione IVA successiva all'esercizio dell'opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente. 
 
Le opzioni - L'opzione:
1)   ha effetto a decorrere dall'1.01 dell'anno in cui la stessa viene esercitata o dalla data di inizio attività;
2)   è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d'affari (in tal caso torna applicabile ilregime ordinario);
3)   decorso il triennio, l'opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell'opzione.
 
Adesione nel 2012: scelta se proseguire o passare al regime ordinario - Per i soggetti che hanno aderito a tale regime a partire dall'1.12.2012 la relativa conferma è avvenuta nel modello IVA 2013, periodo d'imposta 2012. Tali soggetti per il 2015 devono scegliere se:
- proseguire con l'IVA per cassa, quindi con le medesime modalità fino ad ora adottate, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione;
- applicare il regime IVA ordinariorevocando la scelta fatta nel 2012. In tal caso le fatture emesse per le operazioni effettuate dell'1.1.2015 non riporteranno più il richiamo all'IVA per cassa e la revoca dell'opzione dovrà essere comunicata barrando l'apposita casella nel quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015. 
 
Coloro, invece, che hanno aderito al nuovo regime a partire dall'1.01.2013 e dall'1.01.2014 sono vincolati all'applicazione rispettivamente fino al 31.12.2015 e al 31.12.2016.
 
I soggetti che aderiscono al regime dell'IVA per cassa dell'1.01.2015 - I contribuenti che adottano il regime dell'IVA per cassa a decorrere dall'1.01.2015 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2018. Tali soggetti dovranno emettere le fatture complete della relativa dicitura per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2015 e comunicare la scelta del regime nel modello IVA 2016 relativo al 2015. Il regime andrà applicato obbligatoriamente fino al 31.12.2017, ferma restando la decadenza in caso di superamento del limite massimo di volume d'affari.
 
La gestione delle operazioni attive 2013 - Per i soggetti che hanno aderito al regimedell'IVA per cassa ex art. 32 - bis, D.L. 83/2012 a partire dall'1.12.2012 o dall'1.01.2013, è necessario porre particolare attenzione, nella Dichiarazione IVA 2015, alle operazioni compiute nel 2013 per le quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2014.
In particolare, tali operazioni, che sono già state ricomprese nel volume d'affari 2013:
  • andranno indicate nella sezione II del quadro VE in corrispondenza della relativa aliquota, concorrendo in tal modo alla determinazione dell'imposta;
  • per evitare duplicazione del volume d'affari, essendo operazioni che hanno concorso a formare il volume d'affari nel precedente periodo d'imposta, dovranno essere indicate con segno meno nel rigo VE38.
 La gestione delle operazioni 2014 - Per le operazioni attive effettuate durante il 2014, per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta, si dovrà dare apposita indicazione nel rigo VE37 del quadro della Dichiarazione IVA 2015.
 
La gestione delle operazioni passive - Per quanto riguarda le operazioni passive, va ribadito che il diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento, comunque dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
Per quanto riguarda le operazioni passive 2014:
- quelle per le quali l'IVA  è divenuta detraibile nel 2014 andranno indicate tra gli acquisti imponibili (comprese fatture 2013 pagate nel 2014 o comunque per le quali è decorso un anno dal momento di effettuazione);
- quelle annotate nel 2014 per le quali invece l'imposta non è divenuta detraibile entro fine anno andranno indicate nel quadro VF, rigo VF19, colonne 1 e 2.
 
Nell'anno successivo in cui avranno dato luogo alla detrazione dell'IVA, le stesse saranno indicate tra gli acquisti imponibili del quadro VF e l'imponibile verrà indicato in diminuzione, in quanto avrà già concorso alla determinazione del totale degli acquisti relativo al 2014.
Per quanto riguarda invece le fatture del 2013 pagate nel 2014, queste andranno indicate nel rigo VF20, con segno negativo.

Marco Vantini dottore commercialista - revisore legale
Usarci Verona
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Equitalia, da oggi è possibile "tagliare" il debito

 
Equitalia-ravvedimento-operoso-Una sentenza rivoluzionaria del Tribunale di Busto Arsizio ha approvato uno dei primi "Piani del consumatore" in Italia, tagliando di quasi il 90% l'importo dovuto al fisco a causa delle difficoltà economiche del debitore.
 

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Fisco, nuovo ravvedimento: l’efficacia temporale

 
fisco- ravvedimento.0Dubbi sulle violazioni sanabili nei nuovi termini. Per l'efficacia temporale del nuovo ravvedimento operoso non è chiaro se le nuove sanzioni ridotte trovino applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti operati successivamente al 1° gennaio 2015, quindi anche per le violazioni commesse prima di tale data. 

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