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Figli, le indennità economiche erogate dall'INPS per gli agenti di commercio

INPS
 

Anche gli agenti di commercio potranno beneficiare del contributo economico erogato dall'INPS e finalizzato al sostegno della maternità e della paternità. L'indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. E' pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

A chi è rivolto

L'indennità spetta alle artigiane, commercianti (agenti di commercio), coltivatrici dirette, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritte alla gestione INPS di riferimento, in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità.

Decorrenza e durata

Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l'indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. L'indennità è pagata dall'INPS con bonifico presso ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale secondo la modalità scelta al momento della domanda.

Quanto spetta

Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilità annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Per i commercianti, artigiani e agenti di commercio il contributo giornaliero è di circa 50,00 euro. In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese, è corrisposta un'indennità per un periodo di trenta giorni.

Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno dalla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità o paternità. Per interrompere la prescrizione è necessario che gli interessati presentino all'INPS, prima dello scadere dell'anno, domanda scritta per ottenere l'indennità.

Requisiti

Presupposto per l'accesso alla tutela della maternità/paternità è l'iscrizione alla gestione dell'INPS  in base all'attività svolta e la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità. L'indennità può essere richiesta anche se l'iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l'iscrizione è ricgiesta entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall'inizio dell'attività negli altri casi) e l'attività è iniziata prima dell'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per l'intero periodo di maternità. Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per il periodo successivo all'inizio dell'attività. Se l'iscrizione avviene oltre i termini di legge, l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda si iscrizione alla gestione di appartenenza.

Quando fare la domanda

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda a parto avvenuto.

Come fare la domanda

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Occorre registrarsi all'INPS on line e chiedere il PIN di accesso.