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Fisco, nuovo ravvedimento: l’efficacia temporale

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Dubbi sulle violazioni sanabili nei nuovi termini. Per l'efficacia temporale del nuovo ravvedimento operoso non è chiaro se le nuove sanzioni ridotte trovino applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti operati successivamente al 1° gennaio 2015, quindi anche per le violazioni commesse prima di tale data. 
 
Legge di stabilità – Il disegno di legge di stabilità 2015 prevede tre nuove fattispecie di ravvedimento operoso:

a) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla commissione dell'errore, è possibile fruire della riduzione a 1/9 della sanzione minima (nuova lett. a-bis);

b) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa è possibile fruire della riduzione a 1/7 della sanzione minima (nuova lett. b-bis);

c) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione minima è ridotta a 1/6 (nuova lett. b-ter).

Decorrenza - Per quanto concerne l'efficacia temporale si fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità per il 2015, le novità apportate al ravvedimento (rimodulazione delle sanzioni e possibilità di fruire di tale istituto anche "oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione") troveranno applicazione immediatamente, cioè a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Applicazione - Non è chiaro, tuttavia, se le predette innovazioni trovino applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti operati successivamente a tale data, a prescindere dal momento in cui è stata commessa la violazione che si intende ravvedere, oppure solo per quanto concerne i ravvedimenti aventi a oggetto violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2015.

Violazioni prima del 1° gennaio 2015 - In particolare, non è chiaro se per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015 continuino a trovare applicazione le vecchie regole, secondo cui, tra l'altro, il ravvedimento può essere utilizzato al più tardi "entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione" (art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997) e a condizione peraltro che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, oppure la nuova disciplina, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che risulterebbero "ravvedibili" anche le violazioni per le quali sia medio tempore scaduto il termine di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 e a prescindere dal fatto se siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Assonime – Al riguardo Assonime con la circolare n. 32 del 25 novembre 2014 ha ritenuto che, se si tiene conto del fatto che si tratta di un'innovazione procedimentale nell'ambito della correzione degli errori commessi dai contribuenti e che "sono proprio le modifiche a tale istituto a costituire un forte indicatore della volontà del legislatore di cambiare verso" (cfr: relazione illustrativa), sembrerebbe logico concludere che le citate innovazioni trovino applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti che si perfezioneranno successivamente al 1° gennaio 2015° a prescindere dal momento di commissione della violazione, dunque ripetiamo, anche per porre rimedio a violazioni per le quali alla data del 1° gennaio 2015, risulti scaduto il termine di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 19.

Marco Vantini dottore commercialista

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