Perdite sui crediti in caso di fallimento, riflessi fiscali per il creditore
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- Pubblicato Mercoledì, 12 Novembre 2014 02:10
Nell''attuale fase di congiuntura economica negativa che interessa il Paese, è frequente che le imprese incorrano in una crisi di liquidità ed economica che non consente di generare le risorse finanziarie necessarie per far fronte al pagamento dei relativi debiti.
In tali situazioni è possibile il ricorso agli istituti previsti dalla Legge Fallimentare (RD n. 267/1942), ovvero:
- alla procedura di concordato preventivo, o
- all'accordo di ristrutturazione dei debiti,
al fine di evitare la dichiarazione di fallimento.
Con tali istituti il debitore si accorda con i creditori affinché rinuncino ad una frazione degli stessi. In merito alla tipologia di accordo cui possono pervenire il debitore ed il creditore, la norma non dispone alcunché e pertanto lo stesso può consistere, ad esempio:
- nella modifica dei termini di pagamento;
- nel trasferimento dal debitore al creditore di un'attività ad estinzione parziale del debito;
- nell'estinzione del debito.
In particolare, nell'ipotesi in cui l'accordo sia diretto all'estinzione (totale o parziale) del debito, lo stesso produce in capo al creditore gli effetti fiscali di seguito esaminati.
TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
In caso di accordo si genera, nei confronti del creditore, una perdita su crediti.
In merito al relativo trattamento fiscale, va considerato che, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili, se:
- risultano da elementi certi e precisi e sono definitive. Per effetto della modifica introdotta dall'art. 33, comma 5, DL n. 83/2012, gli elementi certi e precisi sussistono:
- in ogni caso se il credito è di modesta entità, ossia di importo non superiore a € 2.500 (€ 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione ex art. 27, comma 10, DL n. 185/2008) ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo) ovvero, a seguito della modifica apportata al citato comma 5 dell'art. 101 dal DL n. 83/2012 , se lo stesso ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, a condizione che sia omologato.
A tal fine il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
TRATTAMENTO AI FINI IVA
Ai fini IVA l'art. 26, DPR n. 633/72 prevede la possibilità per il creditore di emettere una nota di credito al fine di recuperare l'imposta relativa a fatture emesse e non pagate dal cliente insolvente e, in particolare, "in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".
In caso di fallimento e di concordato preventivo è sicuramente presente il presupposto normativo che condiziona la possibilità di emettere la nota di accredito. Il problema si sposta piuttosto sul momento dell'emissione della nota di accredito: quando è possibile, cioè, emettere la nota di accredito? L'agenzia delle Entrate, con la circolare 77/E/2000, ha segnalato che non è possibile emettere la nota di variazione al momento dell'avvio della procedura, ma solo quando si manifesta la condizione di infruttuosità, ovvero, in pratica, la certezza del mancato incasso. Ma qual è il momento in cui la procedura concorsuale raggiunge l'infruttuosità? La circolare ha chiarito che l'infruttuosità si verifica, per il fallimento, alla data in cui il piano di riparto diviene esecutivo per mancata opposizione dei creditori; mentre, per il concordato preventivo, l'infruttuosità si verifica alla data della sua omologazione e va valutata solo in relazione ai creditori chirografari che vedono falcidiato in tutto o in parte il credito.
Per le procedure concorsuali tradizionali (fallimento e concordato preventivo), la stessa circolare ha chiarito inoltre che non può usufruire del "beneficio" dell'emissione della nota di accredito il creditore che non partecipa alla procedura.
TRATTAMENTO AI FINI IRAP
Per il creditore assoggettato all'Irap (l'agente dotato del requisito della autonoma organizzazione indispensabile per l'assoggettamento al tributo) la perdita su crediti non è deducibile.
Marco Vantini
Archivio VIES
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- Pubblicato Giovedì, 30 Ottobre 2014 00:00
Archivio VIES
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell'archivio VIES (VAT information exchange system).
Si tratta di uno strumento elettronico per la trasmissione di informazioni relative alla identificazione Iva (ossia alla validità del numero di partita Iva) delle imprese registrate ai fini Iva nell'UE. Grazie al VIES sono anche trasmesse informazioni relative alle forniture intracomunitarie (esenti da Iva) tra le amministrazioni degli Stati membri.
La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività. I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l'inclusione nel Vies, possono farlo mediante apposita istanza, da presentare ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, direttamente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec).
Tutele e garanzie delle verifiche fiscali
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- Pubblicato Lunedì, 22 Settembre 2014 07:32
In un periodo storico nel quale diritti e doveri dei cittadini appaiono fortemente sbilanciati a favore dei secondi e nel quale la ragion di Stato pare possa prevaricare ogni tutela e garanzia di legalità in nome di un non meglio precisato interesse erariale alla repressione dell'evasione, tornare a trattare il tema delle tutele e le garanzie riconosciute dalla legge a chi venga sottoposto ad una verifica fiscale è sintomo di una sensibilità fuori dal comune: è per questo che accolgo di buon grado l'invito di Usarci ad
approfondirlo.
Quello delle verifiche è nel nostro ordinamento attuale un tema connotato dal principio della riserva di legge. Come a dire: data la
delicatezza dell'argomento, è bene che esso venga puntualmente disciplinato, per evitare abusi di potere da parte degli organi di controllo (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate).
Proprio la sfera di interessi personali che una verifica fiscale può interessare impone che, allorché essa travalichi questi confini, non solo l'attività di verifica ma anche l'avviso di rettifica o di accertamento che ne dovesse scaturire possano essere tacciati di illegittimità davanti al Giudice tributario: è la tesi dell'invalidità derivata dell'avviso di accertamento, a mente della quale l'illegittimità della verifica può travolgere, con un effetto domino, anche il processo verbale di constatazione (che la verifica chiude) e l'avviso di accertamento (primo atto impugnabile davanti al giudice).
L'essere quindi consapevoli dei propri diritti e delle garanzie che la legge riconosce può contribuire ad una difesa più efficace dei propri interessi, anche – ma non solo – patrimoniali ed economici.
Le norme di riferimento le troviamo nell'art. 12 della L. 212/2000 (conosciuto come lo Statuto dei diritti del contribuente) oltre che negli artt. 32 del DPR. 600/1973 e 52 del DPR. 633/1972: essi assicurano una tutela degli interessi e dei diritti del contribuente che è via via maggiore al crescere del potere invasivo della Amministrazione Finanziaria nella sfera privata del soggetto verificato. È per questo che, mentre per l'accesso in locali destinati solamente all'esercizio dell'attività sarà sufficiente l'autorizzazione rilasciata
dal capo dell'Ufficio dei verificatori, lo stesso accesso presso locali ad uso anche abitativo (classico caso: la sede dell'attività
all'indirizzo di casa) prevede, in aggiunta, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, laddove invece l'accesso in locali diversi da questi abbisognano della necessaria esistenza di "gravi indizi di violazioni" delle norme tributarie.
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche: sono tutte avvertenze
e facoltà che è bene prendere in considerazione sin dall'inizio, perché una buona difesa, anche in chiave di ricorso avverso l'avviso di accertamento che dovesse scaturire dalla verifica, getta le proprie basi sin dalle prime battute del controllo.
Quale atteggiamento tenere durante l'attività di controllo? Impossibile stabilire una regola che valga per tutti i casi: tuttavia l'esperienza dice che il buon senso, tanto da parte dei verificatori quanto da parte del contribuente, aiuta a stemperare il clima di tensione che inevitabilmente si crea in simili situazioni, ove il preconcetto dell'una e dell'altra parte sarebbe bene cedesse il posto
alla consapevolezza che tutti si sta cooperando nel superiore interesse dell'accertamento della reale capacità contributiva che trova asilo nell'art. 53 della Costituzione.
In caso di scarsa collaborazione o di condotte non conformi alla legge ci potranno essere sanzioni quali, a titolo esemplificativo, la inutilizzabilità di documenti non prodotti da parte del soggetto verificato e
l'attivazione del potere di ispezione e controllo da parte del garante del contribuente sull'operato dei soggetti verificatori.
Ma può il verificatore aprire casseforti, l'auto intestata alla partita Iva dell'agente, accedere al computer protetto da password o alla posta elettronica in esso contenuta? Può il verificatore aprire borse, plichi
sigillati? Quali sono le conseguenze del rifiuto? Quali le tutele contro eventuali abusi?
Sono interrogativi cui cercheremo di dare risposta nei prossimi numeri del giornale.
Avv. Francesco D'Ambrosi
Avvocato tributarista dello Studio Eulex,
Padova
Arriva CU 2015 la certificazione unica per autonomi e professionisti
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- Pubblicato Venerdì, 10 Ottobre 2014 18:03
Il modello Cud cambia grafica, si arricchisce di dati, amplia l'ambito dei destinatari e diventa la "Certificazione unica" (Cu). L'agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la bozza di modello che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta. La prima novità del Cu2015 è che i sostituti, oltre che consegnare la certificazione ai percettori, dovranno anche trasmetterne i dati all'Agenzia entro il 9 marzo 2015 (il 7, data di scadenza dell'obbligo, cade di sabato).
Ai destinatari canonici dell'adempimento – lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato – si aggiungono soggetti nuovi. Il Cu2015 diventa, infatti, anche la certificazione per i redditi erogati a lavoratori autonomi (nella specie, professionisti), percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta. L'aggiunta di questi ultimi soggetti non stupisce stante che il nuovo modello e la sua trasmissione sono propedeutici all'operazione "dichiarazione precompilata" che dovrebbe mettere nel 2015 a disposizione di circa 20 milioni di contribuenti il 730 precompilato.
Fonte: Il Sole 24 Ore