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Regime di cassa per imprese in contabilità semplificata

REGIME DI CASSA

La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese in contabilità semplificata. Per questi soggetti, a partire dal 2017, la determinazione del reddito imponibile non avverrà più secondo il principio di "competenza" ma sarà invece applicabile (obbligatoriamente) il principio di "cassa".

I soggetti interessati sono tutti coloro che adottano il regime di contabilità semplificata ossia gli imprenditori individuali, le imprese familiari e le società di persone che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi non superiori ad € 400.000 nel caso di attività di prestazione di servizi (gli agenti rientrano in questa casistica) oppure € 700.000 negli altri casi (attività di produzione/scambio di beni).

Il principio di cassa prevede che, per determinare il reddito imponibile,  si tenga conto esclusivamente dei ricavi incassati e delle spese sostenute (pagate) dal 01/01/ al 31/12, a prescindere dalla loro competenza temporale. Per il primo anno di applicazione del regime di cassa, per quanto riguarda le fatture emesse nel 2017 di competenza 2016 esse verranno tassate seguendo il "vecchio" principio di competenza, quindi nel 2016. Dall'anno prossimo, invece, il regime di cassa opererà a regime e quindi eventuali fatture emesse nel 2018 ma riferite al 2017 verranno comunque tassate nell'anno in cui sono state  incassate (nel 2018). Le quote di ammortamento, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, sebbene siano elementi tipici del "vecchio" principio di competenza, continueranno a permanere (e quindi a poter essere dedotte) nel calcolo del reddito.

Dal punto di vista pratico, sono state introdotte 3 alternative per mettere in pratica, dal punto di vista contabile/fiscale, il principio di cassa:

  1. Istituzione di 2 registri aggiuntivi (oltre ai registri Iva già in possesso), dove registrare incassi e pagamenti delle fatture di vendita e acquisto: per ogni fattura emessa/ricevuta sarà quindi rilevato il relativo ricavo/costo nei registri iva e l'incasso/pagamento nei nuovi registri;
  2. Mantenimento dei soli registri Iva vendite/acquisti, integrati con l'annotazione dei mancati incassi e pagamenti del trimestre nonché degli incassi/ pagamenti ricevuti/ effettuati nel trimestre ma riferiti a fatture emesse/ricevute nei trimestri precedenti;
  3. Opzione per il regime di "cassa virtuale": tale regime prevede che vi sia una presunzione legale secondo la quale la data di registrazione dei documenti contabili coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Si ricorda, infine, che il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, per le imprese in contabilità semplificata, è obbligatorio. Tuttavia, se un contribuente volesse continuare a determinare il proprio reddito "per competenza" può farlo optando per la tenuta della contabilità ordinaria.

 

Enrico Girardi