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In caso di recesso del preponente, l'agente perde il diritto alle provvigioni sugli affari promossi prima della risoluzione ed evasi successivamente?

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La risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa comporta il venir meno del preavviso e la perdita dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. o dell'indennità di clientela e meritocratica previste dagli Accordi Economici Collettivi.

Lascia invece intatto il diritto alla provvigione. Pertanto, l'agente, anche in caso di recesso del preponente per giusta causa, ha diritto alle provvigioni sugli ordini acquisiti prima ed eseguiti dopo la cessazione del rapporto.

Massimo Azzolini

Sospensione attività

espertorisponde

 

Un agente di commercio ha necessità di assentarsi dall'Italia per un periodo imprecisato. E' possibile sospendere o cessare l'attività mantenendo l'iscrizione al Registro delle Imprese?

La sospensione dell'attività (come la successiva ripresa) rientra tra  le "modifiche inerenti l'attività o il personale". Al riguardo l'art. 9 del D.M. 26 febbraio 2011 prevede che la comunicazione debba essere effettuata all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di Commercio (oltre che agli enti previdenziali) entro 30 giorni dall'evento. In base alla circolare del Ministero dell'Industria 22 gennaio 1990, n. 3202, la denuncia di sospensione di durata superiore ai dodici mesi deve essere adeguatamente documentata. Anche la cessazione dell'attività deve essere comunicata ai sensi dell'art. 9. La cancellazione dal registro delle imprese comporta la possibilità di reiscriversi, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività.

 

Calcolo FIRR

espertorisponde

 

Vorrei sapere su quali somme viene effettuato il calcolo del FIRR. La mia ex ditta non intende riconoscermi l'indennità sulle provvigioni che mi ha liquidato successivamente alla chiusura del rapporto, è corretto?

 Il calcolo dell'indennità FIRR deve essere effettuato su tutte le provvigioni maturate e  liquidate fino al momento della cessazione del rapporto; su tutte le somme percepite dall'agente nel corso del rapporto e su quelle per le quali al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte. 

 

 

Cosa dispongono la legge e gli accordi economici sul diritto all'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente?

espertorisponde3Cosa dispongono la legge e gli accordi economici sul diritto al'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente?

Ai sensi dell'art. 1751 c.c. l'indennità per la cessazione del rapporto non spetta quando è l'agente a recedere dal contratto. E' fatto salvo il suo diritto soltanto nel caso in cui tale recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, oppure all'agente stesso (età, infermità o malattia) per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività. L'Accordo Economico Collettivo del settore commercio 16.02.2009 conferma l'esclusione dell'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente, ma, se il rapporto è in corso da almeno un anno, esse sono ugualmente dovute quando ad indurre l'agente stesso alle dimissioni siano state l'invalidità permanente e totale, il conseguimento della pensione di vecchiaia e/o anticipata enasarco o inps, oppure circostanze attribuibili al preponente. L'Accordo Economico del settore industria 30.07.2014 fa salvo il diritto all'indennità, sempre nel caso in cui il rapporto sia durato almeno un anno, quando le dimissioni siano dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente oppure siano conseguenti ad invalidità permanente e totale, ad infermità e/o malattia che non consenta la prosecuzione del rapporto, successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata Enasarco o Inps.

 

Preavviso nel contratto di agenzia

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In quali casi di recesso non sussiste l'obbligo di dare il preavviso in un contratto di agenzia?

L'obbligo del preavviso non sussiste in questi casi:

a) In caso di recesso per giusta causa;

b) In caso di risoluzione consensuale;

c) per rinuncia del preavviso da parte di chi subisce il recesso;

d) per morte dell'agente;

e) per fallimento del preponente.