Contributi Inps ed Enasarco per le agenzie costituite in società
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- Pubblicato 19 Aprile 2018
Nel momento in cui gli agenti scelgono di trasformare la propria agenzia da impresa individuale a società vanno incontro a dei risvolti previdenziali, Inps ed Enasarco.
Impresa familiare: non è una vera società, ma merita anche questa di essere considerata. Per i familiari in impresa familiare esiste l'obbligo di pagare i contributi previdenziali INPS, la parte fissa e quella percentuale, qualora il reddito attribuito dovesse superare quello minimo previsto dalle norme Inps. Per i familiari dell'impresa familiare invece non vanno versati i contributi per l'Enasarco.
SNC Società a nome collettivo: è la società più semplice e di più comune uso. Per tutti i soci si è tenuti a effettuare i versamenti contributivi INPS, in proporzione al reddito dichiarato, sia le quote fisse che quelle a percentuale. Quest'obbligo esiste, anche per il socio che dovesse essere in realtà solo socio di capitale; la legge lo considera al pari degli altri. Riguardo l'Enasarco la mandante ha l'obbligo di versare il contributo, calcolato sulle provvigioni liquidate, suddiviso tra i soci in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno.
SAS Società in accomandita semplice: i contributi Inps vanno versati, nelle stesse percentuali e quantità, solo per i soci illimitatamente responsabili (gli accomandatari); nessun contributo è obbligatorio per i soci di solo capitale, accomandanti. All'Enasarco le mandanti versano il contributo per i soli soci illimitatamente responsabili, sempre suddiviso in base alle quote; nessun contributo è dovuto per gli accomandanti.
SRL Società a responsabilità limitata - SRLS Società a responsabilità limitata semplice: ai fini INPS, le agenzie costituite in SRL o SRLS, devono versare i contributi per tutti i soci lavoratori, nelle misure previste. Non c'è l'obbligo di versamento dei contributi Inps solo per i soci di solo capitale, ma bisogna dimostrarlo. Per l'Enasarco, le aziende mandanti sono obbligate a versare per le Srl o Srls un contributo, in misura più bassa e in base agli scaglioni provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto. Questo contributo va a favore di un fondo di assistenza di cui però le Srl non ne hanno alcun beneficio. Solo una piccolissima parte del contributo è a carico dell'agente.
SPA Società per azioni - SAPA Società in accomandita per azioni: queste non devono versare alcun contributo INPS per i propri soci, oltre a quello previsto per gli amministratori da versare però nella gestione separata.
Riguardo l'Enasarco, le mandanti devono versare, come per le SRL, il contributo assistenza.
Gli agenti costituiti in SRL o SPA non riceveranno alcuna prestazione pensionistica Enasarco.
Coloro che passano da agente individuale a società possono considerare la possibilità di proseguire a versare dei Contributi Volontari, al fine di raggiungere il minimo contributivo necessario per ottenere una pensione Enasarco e per non perdere tutti i contributi già accantonati.
Nella scelta della forma societaria vi sono quindi aspetti contrattuali, economico-fiscali e previdenziali molto importanti; per queste ragioni consigliano i colleghi, prima di prendere delle decisioni, di rivolgersi agli esperti delle Associazione di Categoria agenti (USARCI); solo questi sono in grado di esaminare in tutti gli aspetti il problema e fornire consigli completi e corretti.
Federico Rossetto