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Auto aziendale, istruzioni per l'uso
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- Pubblicato 09 Maggio 2018
Il conducente di un veicolo intestato a una società non è tenuto a dimostrare, se l'utilizzo è occasionale, la sua dipendenza dall'impresa. Ma l'impiego improprio determina una violazione delle norme fiscali.
Dal punto di vista della circolazione, non è previsto alcun obbligo, per il conducente di un veicolo aziendale, di dimostrare la sua dipendenza dalla società a cui è intestato il mezzo. Ciò implica che le auto aziendali possono essere guidate da chiunque senza particolari formalità. Se però una vettura è stabilmente nella disponibilità di un sogge, tto diverso dall'intestatario (per più di 30 giorni), scatta l'obbligo previsto dall'articolo 94 comma 4 bis del Codice della strada, che prevede la cosidetta intestazione temporanea, cioè l'annotazione nell'Archivio nazionale veicoli (Anv) della Motorizzazione civile, e in alcuni casi anche sulla carta di circolazione, del nome della persona (fisica o giuridica) a cui la vettura è di fatto affidata.
Questa formalità si applica non solo ai dipendenti, ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda. E, a maggior ragione, alle persone che non hanno alcun rapporto con essa. A seguito della domanda d'intestazione temporanea, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione nell'Anv, dichiarazione che, comunque, non è obbligatorio avere a bordo del veicolo. Ma mentre l'annotazione del nome dell'utilizzatore nell'archivio della Motorizzazione è obbligatoria in ogni caso, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto solo per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 nei confronti di persone estranee all'azienda. Sono esclusi da quest'obbligo, dunque, i veicoli in fringe benefit, quelli destinati a utilizzo promiscuo (per esempio, quelli impiegati per esercitare attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione oppure nel tempo libero) e quelli nella disponibilità di più dipendenti. Tutto ciò dal punto di vista del Codice della strada, cioè della circolazione.
Nel caso di veicoli aziendali, però, rileva l'aspetto fiscale. Se, per esempio, la vettura usata dal lettore è considerata, fiscalmente, come auto in uso ad agenti e rappresentanti di commercio, i costi, comprese le spese di gestione (assicurazione, manutenzione e straordinaria ecc.) sono dedotti dell'80% (nel limite di 25.822,84 euro se la macchina è acquistata in proprietà o in leasing, nel limite di 5.164,57 euro se è a noleggio a lungo termine). L'Iva, invece, è detratta al 100%. E' chiaro che l'utilizzo del mezzo da parte di soggetti non riferibili all'azienda determina la violazione della normativa fiscale, visto che per una "normale" auto aziendale, cioè non in uso ad agenti e rappresentanti di commercio e non in uso promiscuo al dipendente, la deducibilità dei costi scende al 20% (nel limite di 18.075,99 euro se la vettura è acquistata in proprietà o in leasing, nel limite di 3.615,20 euro se, invece, è a noleggio a lungo termine) e la detraibilità dell'Iva si abbassa al 40%.
Mario Rossi
Fonte: QUATTRORUOTE