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Tutele e garanzie delle verifiche fiscali

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In un periodo storico nel quale diritti e doveri dei cittadini appaiono fortemente sbilanciati a favore dei secondi e nel quale la ragion di Stato pare possa prevaricare ogni tutela e garanzia di legalità in nome di un non meglio precisato interesse erariale alla  repressione dell'evasione, tornare a trattare il tema delle tutele e le garanzie riconosciute dalla legge a chi venga sottoposto ad una verifica fiscale è sintomo di una sensibilità fuori dal comune: è per questo che accolgo di buon grado l'invito di Usarci ad
approfondirlo.
Quello delle verifiche è nel nostro ordinamento attuale un tema connotato dal principio della riserva di legge. Come a dire: data la
delicatezza dell'argomento, è bene che esso venga puntualmente disciplinato, per evitare abusi di potere da parte degli organi di controllo (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate).

Proprio la sfera di interessi personali che una verifica fiscale può interessare impone che, allorché essa travalichi questi confini, non solo l'attività di verifica ma anche l'avviso di rettifica o di accertamento che ne dovesse scaturire possano essere tacciati di illegittimità davanti al Giudice tributario: è la tesi dell'invalidità derivata dell'avviso di accertamento, a mente della quale l'illegittimità della verifica può travolgere, con un effetto domino, anche il processo verbale di constatazione (che la verifica chiude) e l'avviso di accertamento (primo atto impugnabile davanti al giudice).
L'essere quindi consapevoli dei propri diritti e delle garanzie che la legge riconosce può contribuire ad una difesa più efficace dei propri interessi, anche – ma non solo – patrimoniali ed economici.
Le norme di riferimento le troviamo nell'art. 12 della L. 212/2000 (conosciuto come lo Statuto dei diritti del contribuente) oltre che negli artt. 32 del DPR. 600/1973 e 52 del DPR. 633/1972: essi assicurano una tutela degli interessi e dei diritti del contribuente che è via via maggiore al crescere del potere invasivo della Amministrazione Finanziaria nella sfera privata del soggetto verificato. È per questo che, mentre per l'accesso in locali destinati solamente all'esercizio dell'attività sarà sufficiente l'autorizzazione rilasciata
dal capo dell'Ufficio dei verificatori, lo stesso accesso presso locali ad uso anche abitativo (classico caso: la sede dell'attività
all'indirizzo di casa) prevede, in aggiunta, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, laddove invece l'accesso in locali diversi da questi abbisognano della necessaria esistenza di "gravi indizi di violazioni" delle norme tributarie.

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche: sono tutte avvertenze
e facoltà che è bene prendere in considerazione sin dall'inizio, perché una buona difesa, anche in chiave di ricorso avverso l'avviso di accertamento che dovesse scaturire dalla verifica, getta le proprie basi sin dalle prime battute del controllo.
Quale atteggiamento tenere durante l'attività di controllo? Impossibile stabilire una regola che valga per tutti i casi: tuttavia l'esperienza dice che il buon senso, tanto da parte dei verificatori quanto da parte del contribuente, aiuta a stemperare il clima di tensione che inevitabilmente si crea in simili situazioni, ove il preconcetto dell'una e dell'altra parte sarebbe bene cedesse il posto
alla consapevolezza che tutti si sta cooperando nel superiore interesse dell'accertamento della reale capacità contributiva che trova asilo nell'art. 53 della Costituzione.


In caso di scarsa collaborazione o di condotte non conformi alla legge ci potranno essere sanzioni quali, a titolo esemplificativo, la inutilizzabilità di documenti non prodotti da parte del soggetto verificato e
l'attivazione del potere di ispezione e controllo da parte del garante del contribuente sull'operato dei soggetti verificatori.
Ma può il verificatore aprire casseforti, l'auto intestata alla partita Iva dell'agente, accedere al computer protetto da password o alla posta elettronica in esso contenuta? Può il verificatore aprire borse, plichi
sigillati? Quali sono le conseguenze del rifiuto? Quali le tutele contro eventuali abusi?
Sono interrogativi cui cercheremo di dare risposta nei prossimi numeri del giornale.
Avv. Francesco D'Ambrosi
Avvocato tributarista dello Studio Eulex,
Padova