Tasso legale, da gennaio interesse allo 0,50%
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- Pubblicato 03 Settembre 2015
L'intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell'art. 1284 cod.civ., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.
Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. N.231/02 in tema di interessi di mora.
Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:
una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2013;
una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all'art.45, co.2 Tuir;
una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.
Marco Vantini