Impresa familiare: entro il 31.12
- Dettagli
- Pubblicato 25 Dicembre 2014
Premessa – Entro il prossimo 31.12.2014 è necessario valutare l'opportunità di procedere alla stipula, entro tale data, di atti/scritture private autenticate riferite alle imprese familiari al fine di attribuire agli stessi rilevanza fiscale dal 2014 oppure dal 2015.
Impresa familiare - Come noto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, Tuir, nell'impresa familiare il reddito prodotto è ripartito tra ciascun collaboratore che ha "prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", per un importo complessivamente non superiore al 49% dell'ammontare risultante dal mod. Unico del titolare. Si rammenta che la qualifica di collaboratore può essere assunta: dal coniuge; dai parenti entro il terzo grado (figlio, nipote, fratello, sorella, zio, nonno, genitore, ecc.) e dagli affini entro il secondo grado (parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, genitore e nonno, fratello e sorella; coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato, ecc.).
Effetti fiscali - Gli effetti fiscali, connessi con l'attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono, come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), con decorrenza differenziata a seconda che si tratti di: un'impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare; un'impresa già esistente (in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare); ingresso nell'impresa familiare di un nuovo collaboratore.
Impresa avviata ex novo - Qualora l'impresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a condizione che l'atto di enunciazione dell'impresa familiare sia registrato entro 20 giorni.
Enunciazione di impresa familiare – In caso di enunciazione di impresa familiare relativa a impresa esistente gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data dell'atto, come chiarito nella citata C.M. n. 98/E. Di conseguenza per garantire l'attribuzione al collaboratore del reddito già dal 2015 (mod. UNICO 2016), l'atto deve essere stipulato entro il 31.12.2014 mentre se l'atto è stipulato successivamente al 31.12.2014 (ad esempio, il 9.1.2015), l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2016 (mod. UNICO 2017).
Ingresso di un nuovo collaboratore - Qualora nell'impresa familiare già esistente entrino nuovi collaboratori, l'effetto fiscale è differito. Infatti, la quota del reddito d'impresa spettante ai nuovi collaboratori potrà essere loro attribuita a partire dall'anno successivo a quello di modifica dell'atto. Di conseguenza, al fine di garantire la ripartizione del reddito d'impresa anche al nuovo collaboratore già dal 2015 (mod. UNICO 2016) la modifica dell'atto va effettuata entro il 31.12.2014.
Uscita di un collaboratore - Qualora nel corso dell'anno un collaboratore cessi l'attività prestata nell'ambito dell'impresa familiare, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno. I requisiti della continuità e prevalenza dell'attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.
Marco Vantini
USARCI VERONA
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.