La privacy nel diritto di agenzia
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- Pubblicato 01 Febbraio 2017
Sempre più di frequente i rapporti agenziali prevedono un obbligo in capo all'agente di indicare quali siano gli ulteriori e diversi rapporti agenziali con altre società preponenti in essere ivi compresi eventuali rapporti di procacciatore d'affari. La violazione di tale obbligo di regola viene considerato nel contratto agenziale un grave inadempimento dell'agente a seguito del quale il rapporto potrebbe addirittura cessare di diritto.
Ci si chiede, dunque, se tale richiesta sia normativamente consentita o se, viceversa, la stessa possa configurare una richiesta illegittima e come tale derogabile.
Il primo interrogativo che ci si deve porre per cercare di giungere ad una risposta convincente è se una siffatta richiesta non possa in qualche modo violare la normativa sulla privacy. Infatti, la disponibilità dell'agente nel rendere le informazioni richieste potrebbe confliggere con il desiderio delle altre parti (le preponeneti che verrebbero indicate) di non veder divulgati a terze persone vicende riguardanti la propria sfera aziendale e imprenditoriale.
L'agente del resto, lo prevede il codice, non può disporre del diritto della "terza preponente", diritto costituito dall'osservanza alla propria privacy laddove la stessa non lo abbia previamente autorizzato, e, pertanto, all'agente non è consentita la divulgazione di informazioni se riguardanti i nominativi di terzi soggetti. Infatti dopo avere analizzato la normativa sulla privacy si ritiene che la richiesta di indicazione degli altri soggetti con i quali l'agente intrattiene rapporti lavorativi non sia inquadrabile in nessuna delle fattispecie ivi previste nel senso che non si rinviene alcuna ragione o, comunque, disposizione per la quale sia consentita la divulgazione di dati di terze persone.
Del resto tale tipo di informativa, ovvero la conoscenza degli altri rapporti in essere, mirerebbe solo a soddisfare un'esigenza aziendalista della preponente la quale potrebbe con la conoscenza di tali evidenze avvantaggiarsene per un esclusivo e proprio interesse d'impresa e ciò a detrimento di terzi soggetti coinvolti che ben potrebbero aver diritto ed interesse a non veder pubblicizzate le proprie relazioni professionali.
Si ritiene, pertanto, che all'agente sia consentito opporre un diniego già nella fase della trattativa precontrattuale motivandone la ragione sulla base di quanto sopra espresso.
Avv. Pierluigi Fadel