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Il diritto alle provvigioni indirette

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L'agente ha diritto a percepire le provvigioni sugli affari conclusi dalla mandante direttamente nella zona o con la clientela affidatagli in esclusiva (le cosidette provvigioni "indirette").
 
La norma di riferimento in materia è il 2° comma dell'art. 1748 del codice civile, secondo il quale "La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo sia diversamente pattuito".
 
Identico contenuto lo troviamo anche nell' Accordo Economico Collettivo del settore commercio, all'art. 5 (Provvigioni).
L'Accordo Economico Collettivo settore industria del 30 luglio 2014, all'art. 6, nono comma, dispone che "L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli".
 
Il diritto alle provvigioni "indirette" è strettamente connesso al regime dell'esclusiva disciplinato dall'art. 1743 c.c. a favore dell'agente. Dal divieto per la mandante di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività deriva infatti anche l'impossibilità di concludere contratti direttamente, scavalcando così l'operato dell'agente.
 
In caso di violazione dell'obbligazione ex art. 1743 c.c., è previsto che all'agente, in virtù di quanto disposto dall'art. 1748 c.c. secondo comma, sia corrisposta una somma pari a quella che sarebbe spettata all'agente, a titolo di provvigione, se l'affare fosse stato da lui promosso. Viene, quindi, riconosciuto all'agente il diritto al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva, risarcimento che la legge stessa quantifica forfettariamente nella anzidetta misura, prevedendo così "una vera e propria penale ex lege".