Fallimento: valida la notifica via PEC (anche) alla società cancellata dal Registro delle Imprese
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- Pubblicato 30 Settembre 2016
Sentenza della Cassazione n. 17946/2016
Nel caso di società già cancellata dal Registro delle Imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, 3 comma, L. fall. - nel testo novellato dal D.L. 179/2012 - all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.