L'art. 1747 - L'obbligo dell'agente di comunicazione degli impedimenti sopravvenuti
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- Pubblicato 18 Maggio 2015
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Le dinamiche che caratterizzano il rapporto di collaborazione commerciale tra gli agenti e le rispettive preponenti ci porta ad affrontare casi in cui la prestazione di collaborazione dell'agente diviene improseguibile.
Di per sè, una situazione di impedimento temporaneo o parziale dell'agente non implica lo scioglimento del rapporto aziendale ma determina, pur sempre, una sospensione della prestazione dll'agente, comportando una situazione in cui la preponenete deve sopportare la sospensione del lavoro da parte del suo agente per tutto il tempo corrispondente alla durata dell'impossibilità (si pensi ai casi di malattie gravi ma non definitivamente invalidanti).
Si tratta di situazioni in cui all'agente non potrà essere addebitato, ovvero contestato, alcunché sotto l'aspetto contrattuale, in relazione agli obblighi di svolgimento dell'attività promozionale e di vendita, ma che fa sorgere a suo carico obblighi verso il preponente di natura diversa ma pur sempre importanti e significativi.
L'art. 1747 c.c. dispone espressamente che l'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Trattasi di un obbligo informativo che grava sull'agente ulteriore rispetto a quello per il quale è tenuto in ragione delle informazioni specifiche che concernono la zona e la convenienza nonché la sicurezza degli affari promossi, trattandosi di un obbligo a contenuto specifico volto a proteggere il preponente dal rischio concreto di perdere il contatto con la propria clientela, a causa di una situazione personale dell'agente, soprattutto, nei casi in cui questi abbia ricevuto la zona in esclusiva.
L'agente è tenuto a comunicare al preponente ogni evento impeditivo, indipendentemente da quale sia la genesi dell'evento stesso, informando il medesimo con immediatezza, onde consentire eventualmente la sua temporanea sostituzione finalizzata ad evitare un eventuale scollamento dell'azienda con la clientela di zona.
E' bene anche comprendere quali siano le conseguenze che gravano sull'agente che non rispetti tale obbligo informativo, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che dal suo inadempimento possano discendere effetti pur sempre molto importanti, fino a giungere addirittura alla risoluzione del contratto oltre che al risarcimento dei danni, che la preponente dimostri di avere sofferto. Risarcimento previsto espressamente dall'art. 1747 c.c. Le particolari vicende, che riguardano i casi di impossibilità temporanea a rendere la prestazione da parte dell'agente, sono state oggetto anche di disciplina contrattualcollettiva, con la quale le parti contraenti hanno avuto cura di tutelare finalità protettive del prestatore/collaboratore.
In particolare, sono state disciplinate le situazioni di impedimento dell'agente a proseguire il mandato, dovute a malattia o infortunio le quali, come regolate dagli articoli 12 dell'AEC Industria e 9 dell'AEC Commercio, consentono il diritto alla conservazione del contratto per la durata massima di 6 mesi; ovviamente, permane sempre il dovere di informazione sull'evolversi della malattia o infortunio.
E' stato regolamentato anche il caso di gravidanza e puerperio, come disciplinato dall' art.13 dell'AEC Industria e dall'art. 10 dell'AEC Commercio, con la previsione del mantenimento del contratto per la durata massima di 12 mesi.
Durante tali periodi la ditta mandante non potrà procedere alla risoluzione del rapporto, mentre potrà provvedere direttamente all'esercizio del mandato o affidarlo ad altro agente. Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione, il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire che, nel corso dei predetti periodi, la preponente, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nei periodi stessi, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
Avv. Egidio Paolucci