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L'art. 1744 del Codice Civile, Le Riscossioni

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AEC deve essere conferita per iscritto e devSotto la rubrica riscossioni, l'art. 1744 cod. civ. precisa che l'agente NON ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che la stessa non gli venga convenzionalmente concessa.

La riscossione dei crediti del preponente si pone per l'agente come una obbligazione accessoriache secondo gli e prevedere uno specifico compenso aggiuntivo di carattere non provvigionale.

Tale previsione, secondo la Cassazione, è applicabile qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva (conferimento di incarico continuativo e responsabilità dell'agente per errore contabile) e in tal caso non è derogabile da parte del contratto individuale.

Gli AEC stabiliscono che nessun compenso è previsto quando l'agente svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
La normativa collettiva ha pertanto fissato il principio che per l'incarico conferito all'agente di incassare deve essere corrisposto uno specifico compenso in misura fissa o precentuale. 
La giurisprudenza, sia di merito (Trib. di Bari 2009, Corte di Appello di Napoli 2010) che di legittimità (Cassazione, sez. lav., 23.04.2010) in merito alla attività di incasso di cui all'art. 1744 cod. civ., ha sviluppato un orientamento costante ritenendo che ove il contratto preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi, attesa la natura corrispettiva del rapporto, che il compenso per tale attività sia stato compreso nella provvigione che le parti medesime hanno pattuito, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente.
Se la medesima attività dovesse essere invece conferita nel corso del rapporto, essa costituisce prestazione accessoria ed ulteriore rispetto a quella originariamente prevista e, come tale, deve essere retribuita in modo specifico ed autonomo.
Qualora il conferimento dell'incarico non preveda una specifica retribuzione, la stessa potrà essere determinata in base alle regole dettate dall'art. 2225 cod. civ., norma secondo la quale il corrispettivo, se non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. La dottrina ha individuato, in via indicativa, l'ammontare del compenso per l'attività di incasso tra il 10% ed il 15% della provvigione pattuita per lo svolgimento dell'attività promozionale.
Nell' ipotesi in cui l'attività di riscossione venga svolta senza una espressa autorizzazione del preponente, l'agente ha comunque la possibilità di ottenere un compenso attraverso l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ., che andrà commisurato all' arrichimento conseguito dal preponente, il cui onere probatorio è posto comunque a carico dell' agente, mentre detto compenso non verrà commisurato all' effettiva attività posta in essere dall' agente.
L'agente che trattiene gli incassi effettuati presso i clienti, si rende responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata dall' abuso di prestazione d'opera. L' agente che voglia porre in compensazione un credito per provvigioni o indennità (preavviso, risoluzione, ecc.) dovrà dimostrare che il credito esiste ed è esigibile al momento in cui oppone la compensazione.
Corre l' obbligo sottolineare infine che la commissione da parte dell'agente dell'illecito penale sopra evidenziato, consente al preponente di risolvere il contratto di agenzia per grave inadempienza del proprio collaboratore commerciale.

Avv. Anna Pan