L'art. 1743 - l'esclusiva nel rapporto di agenzia tra codice civile e accordi economici collettivi
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- Pubblicato 15 Aprile 2015
Il diritto di esclusiva consiste nell'obbligo della mandante di non valersi di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo d'affari, e per l'agente nel divieto di assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza con loro.
Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 del codice civile è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia:quindi può essere derogato dalle parti in forza di una clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione.
La giurisprudenza ha osservato che nell'ambito del contratto di agenzia, ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 1743 c.c., non è richiesto che il comportamento dell'agente si iscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa, essendo, invece, sufficiente un'attività dell'agente medesimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente presso imprese concorrenti, con possibile alterazione a favore di queste ultime, in una stessa zona e in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di prodotti.
Il comportamento richiesto all'agente, quindi, circa l'osservanza dell'obbligo di esclusiva è particolarmente intenso ancorché limitato alla zona assegnata in esclusiva salvo diversa pattuizione intercorsa tra le parti.
Parimenti, il preponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente avendo, ai sensi dell'art. 1748 comma 2 c.c., solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge però il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosidette provvigioni indirette. Ne consegue che, ove l'intervento del preponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e come tale è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., di dieci anni, e non alla prescrizione "breve" ex art. 2948 n. 4 di anni cinque.
Il diritto dell'agente al ricevimento delle provvigioni indirette è stabilito anche dalla contrattazione collettiva, laddove la stessa nel richiamare espressamente e integralmente l'art. 1748 c.c. stabilisce anche il diritto dell'agente a ricevere le provvigioni indirette sempre che gli affari direttamente promossi rientrino nell'ambito del mandato conferito.
Il diritto di esclusiva stabilisce un preciso obbligo contrattuale per le parti esponendo le stesse, in caso di violazione, a possibili azioni risarcitorie e di risoluzione del contratto per giusta causa.
Avv. Pierluigi Fadel