Il patto di non concorrenza a fine rapporto
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- Pubblicato 07 Novembre 2014
Articolo 1751 bis del Codice Civile
L'accordo contrattuale con il quale l'agente di obbliga a non svolgere attività in concorrenza con la preponente dopo la fine del contratto di agenzia è validamente pattuito se: a) risulta da un atto scritto espressamente accettato; b) si riferisce alla stessa zona, clientela e tipologia di prodotti interessanti il contratto di agenzia risolto; c) ha una durata massima di due anni.
Qualora il patto di non concorrenza ecceda i limiti sopra individuati (di durata e di zona, clienti e prodotti), il patto verrà considerato parzialmente nullo ed opererà, pertanto, entro i medesimi limiti stabiliti dalla legge.
Ne consegue che un patto di non concorrenza formulato in violazione dei limiti imposti dalla normativa vigente, non è totalmente nullo e come non esistente -con conseguente libertà dell'agente di non rispettare alcun obbligo di non concorrenza- bensì valido ed efficace nei limiti suddetti.
La presenza di un patto di non concorrenza post contrattuale determina per l'agente, al momento della risoluzione del rapporto di agenzia, da una parte, l'obbligo di non compiere in qualsiasi forma e modalità attività in concorrenza e, dall'altra, il diritto a percepire la corresponsione dalla preponente di una specifica indennità di natura non provvigionale.
Indennità che viene determinata con contrattazione delle parti tenuto conto degli accordi economici di categoria.
L'indennità prevista dovrà essere riconosciuta dalla preponente anche nelle ipotesi in cui l'agente - per aver unilateralmente determinato la fine del contratto di agenzia o per l'averla provocata con inadempimenti che costituiscano giusta causa di risoluzione allo stesso imputabile - non abbia diritto alle altre indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Il vincolo generato dal patto di non concorrenza post contrattuale permane dunque a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato la fine del contratto di agenzia. Ne consegue che agente e preponente non possono legittimamente sciogliere il vincolo suddetto se non con esplicito accordo accettato da entrambe le parti.
Clausole contrattuali, dunque, che attribuiscano alla preponente o all'agente il presunto diritto di scegliere insindacabilmente al momento della fine del rapporto di agenzia se pretendere o meno il rispetto del patto di non concorrenza, sono inefficaci. Il patto produce effetto e smette di produrlo solo ed esclusivamente se agente e preponente trovano un accordo in tal senso.
Avv. Selene Nicolè