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Cosa dispongono la legge e gli accordi economici sul diritto all'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente?

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Cosa dispongono la legge e gli accordi economici sul diritto al'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente?

Ai sensi dell'art. 1751 c.c. l'indennità per la cessazione del rapporto non spetta quando è l'agente a recedere dal contratto. E' fatto salvo il suo diritto soltanto nel caso in cui tale recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, oppure all'agente stesso (età, infermità o malattia) per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività. L'Accordo Economico Collettivo del settore commercio 16.02.2009 conferma l'esclusione dell'indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell'agente, ma, se il rapporto è in corso da almeno un anno, esse sono ugualmente dovute quando ad indurre l'agente stesso alle dimissioni siano state l'invalidità permanente e totale, il conseguimento della pensione di vecchiaia e/o anticipata enasarco o inps, oppure circostanze attribuibili al preponente. L'Accordo Economico del settore industria 30.07.2014 fa salvo il diritto all'indennità, sempre nel caso in cui il rapporto sia durato almeno un anno, quando le dimissioni siano dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente oppure siano conseguenti ad invalidità permanente e totale, ad infermità e/o malattia che non consenta la prosecuzione del rapporto, successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata Enasarco o Inps.