Decadenze e prescrizioni in ambito agenziale
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- Pubblicato 01 Marzo 2018
Decadenze e prescrizioni in ambito agenziale sono due facce della stessa medaglia o istituti giuridici diversi?
Cerchiamo di fare un pò di chiarezza dando qualche pillola di conoscenza giuridica per così meglio affrontare le eventuali tematiche che ruotano nell'ambito del rapporto agenziale.
Prendiamo allora spunto da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, del 12/01/2017, n.186, ove il Giudice riteneva l'agente decaduto dal diritto a ricevere l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (quella meritocratica) in quanto decaduto dal relativo diritto. Nella fattispecie si assumeva che la lettera impeditiva (e non interruttiva) della decadenza inviata dall'agente era in realtà riferita alla mancata corresponsione dei premi di produzione.
L'impostazione offerta è da ritenersi assolutamente condivisibile e corretta. Come noto, l'agente decade dal diritto a ricevere l'indennità di fine rapporto, facciamo riferimento a quella meritocratica disciplinata dall'art. 1751 c.c., laddove lo stesso non ne faccia richiesta entro e non oltre un anno dalla cessazione del rapporto.
Essendo un atto recettizio occorrerà che l'agente fornisca la prova di aver richiesto detta indennità alla propria mandante, ad esempio, producendo l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata a/r inviata.
Si parla, così, di decadenza allorquando si voglia far valere un proprio diritto da esercitare in un lasso temporale breve. Si parla, invece, di prescrizione laddove il diritto da far valere ricomprenda un lasso temporale più ampio ad esempio pagamento di importi provvigionali da aversi entro 5 anni, pagamento dell'indennità suppletiva di clientela da aversi entro 10 anni o 5 anni a seconda una interpretazione più restrittiva ecc...
La prescrizione si può interrompere a mezzo l'invio di una lettera raccomandata a/r e dall'atto del ricevimento della stessa inizieranno a ridecorrere i termini prescrizionali di cui prima si è fatto cenno.
Dunque i due istituti, pur ritenendoli ad un esame poco accorto eguali, in realtà sono tra loro istituti profondamente diversi, la cui conoscenza incide in ordine all'esatto soddisfacimento di un proprio diritto agenziale che diversamente verrebbe irrimediabilmente compromesso.
avv. Pierluigi Fadel