Durata del periodo di prova
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- Pubblicato 26 Maggio 2016
Desideriamo sapere se il periodo di prova con l'agente può essere esteso fino a 9 o 12 mesi.
La durata del periodo di prova non è indicata nell'Accordo Economico Collettivo e pertanto si seguono criteri offerti dalla giurisprudenza. In particolare la Cassazione afferma che la durata deve essere limitata al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere un'adeguata valutazione dell'agente e della sua attività. Di norma il periodo è di 6 mesi, riducibile a 3 o, eccezionalmente, elevabile ad un anno. Quest'ultimo caso può verificarsi quando lo richiedano le condizioni del mercato, la natura dei prodotti, l'organizzazione di vendita (per es. aziende che operano attraverso due campagne stagionali all'anno). Nulla vieta comunque alle parti di determinare la durata a loro discrezione; si potrebbe però verificare che l'agente, in caso di recesso durante il periodo di prova, lo impugni chiedendo che, in conseguenza della nullità del patto stesso, il rapporto sia dichiarato definitivamente costituito con obbligo della ditta di pagare l'indennità sostitutiva del preavviso.