Polizza assicurativa Enasarco solo se la mandante paga il Firr
- Dettagli
- Pubblicato 14 Settembre 2017
Non tutti gli agenti sanno che con un mandato di agenzia regolarmente registrato all'Enasarco si ha da subito una basilare copertura assicurativa, purché la mandante effettui i versamenti Firr. Essenziale che la denuncia del sinistro avvenga entro 90 giorni dall'evento.
E' bene sapere infatti che l'agente può immediatamente usufruire della polizza 1 A) e dopo almeno 5 anni, con determinati requisisti, anche la polizza 1 B).
La polizza di cui al punto 1 A) in caso di malattia permette di ottenere un risarcimento in forma fissa e forfettaria per ricovero con o senza intervento chirurgico o per particolari tipi di degenza domiciliare. Sempre per la polizza 1 A) in caso di infortunio vi è un risarcimento in forma fissa e forfettaria per ricovero con o senza intervento chirurgico e per una serie di casi di degenza domiciliare. L'assicurazione è inoltre prestata anche nei casi di morte, come pure per invalidità permanente da infortunio se superiore al 6%.
La polizza 1 B) si somma alla 1 A) e aggiunge ulteriori garanzie ai casi sopra descritti. Si differenzia inoltre per il riconoscimento di una indennità parto alle agenti donna e per il rimborso spese in caso di grande intervento chirurgico.
La società assicuratrice, entro 35 giorni dal ricevimento della pratica completa, sarà ad effettuare il versamento dell'indennizzo previsto.
Dal sito Enasarco si può scaricare la modulistica come pure visionare le condizioni assicurative. Per ottenere la copertura assicurativa è però indispensabile che da parte della mandante venga effettuato il regolare versamento Firr in quanto il costo della polizza, di oltre 13 milioni di euro, viene coperto con gli interessi sull'ammontare totale del fondo Firr accantonato presso Enasarco. Purtroppo con frequenza si verificano casi di agenti che dopo aver effettuato la richiesta di indennizzo si vedono rispondere da Enasarco che non hanno la copertura assicurativa in quanto la loro casa mandante non ha provveduto ad effettuare i versamenti annuali Firr.
Pertanto questi i consigli operativi:
1) Il contratto di agenzia deve sempre prevedere il riferimento agli Accordi Economici Collettivi in quanto garanzia che la mandante si impegna a versare il Firr.
2) Controllo annuale nella propria area riservata Enasarco, dell'effettivo versamento Firr da parte della mandante.
3) A rafforzativo, gli AEC, sia Industria sia Commercio prevedono espressamente che la ditta mandante, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmetta all'agente la conferma dell'importo accantonato presso il fondo Firr di Enasarco, relativo alle provvigioni di competenza dell'anno precedente. Tale versamento è da effettuarsi dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
Silvana Meante