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Pensione fai da te, guida pratica al calcolo

Il trattamento pensionistico è legato essenzialmente al requisito dell'età anagrafica del richiedente (ETA' PENSIONABILE). Attualmente e fino al 31/12/2015, salvo deroghe e regimi speciali, per gli iscritti alla Gestione commercianti il requisito di età per richiedere la pensione di vecchiaia è di 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 64 anni e 9 mesi per le donne. In funzione della speranza di vita su base nazionale tali limiti aumenteranno ancora progressivamente fino al 2018, anno in cui si verificherà il pareggio dei requisiti di età per tutti.

lavoratori autonomi

dal 1° 01/2013 al 31/12/2015 - 66 anni e 3 mesi

dal 1° 01/2016 al 31/12/2018 - 66 anni e 7 mesi

lavoratrici autonome

dal 1° 01/2014 al 31/12/2015 - 64 anni e 9 mesi

dal 1° 01/2016 al 31/12/2017 - 65 anni e 7 mesi

 dal 1° 01/2018 al 31/12/2018 - 66 anni e 7 mesi

Per quanto riguarda l'entità della rendita previdenziale occorre tener conto di altri due elementi:

  1. il numero totale degli anni accreditati in tutto il periodo assicurativo ovvero, degli anni in cui è avvenuto il versamento dei contributi (ANZIANITA' CONTRIBUTIVA). Per richiedere la pensione di vecchiaia occorre oggi un' anzianità contributiva di almeno 20 anni (1040 settimane).
  2. l'ammontare dei redditi relativi ai vari periodi di attività e le relative medie settimanali (RETRIBUZIONE PENSIONABILE).

Occorre a questo punto chiarire, sia pure brevemente, le modalità adottate nel tempo dall'Istituto di Previdenza per pervenire all'importo della pensione (SISTEMA DI CALCOLO).

Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era calcolata con il SISTEMA RETRIBUTIVO, il quale si basa appunto sui due elementi dell'anzianità contributiva e del reddito pensionabile, prendendo in considerazione la media dei redditi degli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente aggiornati, ovvero rivalutati - con esclusione di quello dell'anno di decorrenza e quello dell'anno immediatamente precedente, in base ad uno specifico indice Istat. L'anzianità contributiva massima è pari a 40 anni, per cui con la percentuale del 2% prevista dalla normativa (ALIQUOTA DI RENDIMENTO) applicata al reddito pensionabile si può pervenire ad un trattamento pensionistico massimo pari all'80% del reddito. Se, pertanto, il reddito pensionabile non supera un certo limite (44.161,00 euro annui con decorrenza 2012) con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% del reddito.
Il sistema retributivo ha dato luogo a sperequazioni e conflitti generazionali. Con l'invecchiamento della popolazione (l'aumento dell'età media degli italiani) e un numero percentualmente sempre minore di giovani lavoratori, questi ultimi si facevano carico dei trattamenti pensionistici di un numero sempre maggiore di anziani. Inoltre, da un punto di vista di politica pensionistica, il sistema non consentiva una valutazione rigorosa del rapporto tra l'ammontare delle pensioni erogabili (SPESA PER LE PENSIONI) e la produzione di ricchezza del Paese (Prodotto Interno Lordo - PIL) che avrebbe dovuto consentire tali erogazioni, creando continui disequilibri gestionali.
 
A partire dal 1 gennaio 1993 furono apportati dei correttivi a tale sistema. Il calcolo della pensione per i lavoratori autonomi veniva effettuato su due quote: una quota relativa all'anzianità maturata fino al 31/12/1992, ed una quota calcolata in base all'anzianità maturata dopo tale data e fino alla decorrenza della pensione.
Con la riforma pensionistica del 4 agosto 1995, visto che anche con i correttivi apportati il sistema retributivo non assicurava l'equilibrio atteso e la sostenibilità del sistema, si passava, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ad una nuova metodologia di calcolo, il SISTEMA CONTRIBUTIVO, in base al quale ogni lavoratore riceve una pensione basata sul totale degli accantonamenti contributivi effettuati annualmente su un conto previdenziale individuale, opportunamente rivalutati in base alla variazione quinquennale del PIL, ottenendo un certo accantonamento (MONTANTE CONTRIBUTIVO) alla stregua di un conto di deposito bancario. Con il sistema contributivo si ha il vantaggio di rendere uguale il montante contributivo al montante pensionistico.
Va opportunamente sottolineato che ogni anno viene presa in considerazione ai fini della formazione del montante una quota perecentuale del reddito soggetto a contribuzione ovvero una percentuale della stessa considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione (ALIQUOTA DI COMPUTO). Per gli autonomi della Gestione Commercianti l'aliquota di computo è pari al 20% del reddito. Sul montante ottenuto verrà applicata, in base all'età del richiedente la pensione, un certo tasso (COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE), ottenendo il valore della pensione media annuale.
In altre parole alla data del pensionamento sul montante contributivo si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumento dell'età.
I coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:
Ad esempio per un soggetto che richiede la pensione a 67 anni il coefficiente da applicare al montante contributivo è di 5,826%.
La pensione è calcolata con ilsistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995.
A favore dei lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva, avevano cioè versato contributi pensionistici, per evitare penalizzazioni, veniva previsto che il calcolo della pensione fosse effettuato in parte con il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo (SISTEMA MISTO). Anche a questi lavoratori a partire dal 01/01/2012 sarebbe stato applicato il calcolo contributivo.
Attualmente, per coloro che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni la pensione viene calcolata in parte con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31/12/1995 ed in parte con il sistema contributivo per l'anzianità maturata al 01/01/1996. Pertanto si avranno tre quote di cui le prime due con il sistema retributivo.
  • una prima quota (quota A) sull'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992 sulla base della media dei redditi degli ultimi 10 anni (520 settimane immediatamente precedenti la data di pensionamento);
  • una seconda quota (quota B) per l'anzianità maturata dal 01/01/1993 alla data di decorrenza della pensione, basata sulla media dei redditi degli ultimi 15 anni, (780 settimane);
  • una terza quota con l'applicazione del sistema contributivo dal 01/01/1996.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011, con i criteri di cui sopra, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Mario Marsico