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Agenzia come impresa familiare

IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare viene considerata nel nostro ordinamento come quel tipo di impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore titolare.

 I parenti che possono partecipare all'impresa familiare sono:

- il coniuge;

- parenti entro il terzo grado (figlio, nipote, pronipote), gli ascendenti (genitore, nonno, bisavolo), i collaterali (fratello o sorella, nipote, zio);

- affini entro il secondo grado: i parenti del coniuge in linea retta discendente(figlio nipote), in linea retta ascendente (genitore e nonno), in linea collaterale (fratello e sorella).

Sono inoltre affini in linea retta discendente entro il secondo grado nuore e generi; affini entro il secondo grado i coniugi dei seguenti parenti dell'imprenditore: del figlio (genero e nuore), del genitore (quando non sia anche genitore dell'imprenditore), del fratello (cognata).

Fiscalità dell'impresa familiare

La tassazione del reddito d'impresa familiare è disciplinata dall'articolo 5 comm. 4 - 5 del DPR 917/1986, dove è espressamente stabilito che il reddito prodotto dall'impresa familiare viene imputato a ciascuno degli aventi diritto, indipendentemente dal reale conseguimento, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione degli utili. La quota di utili complessivi attribuibili ai collaboratori, non può essere superiore al 49% con la conseguenza che al titolare dell'impresa familiare la quota minima imputabile debba essere come minimo il 51%.

Costituzione di una impresa familiare

La normativa fiscale prevede che i redditi dell'impresa familiare, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività lavorativa nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, fermo restandoche siano rispettate le seguenti condizioni:

1)  I familiari collaboratori debbano risultare nominativamente con l'indicazione del rapporto di parentela e di affinità dell'imprenditore da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta con sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari collaboratori.

2)  Ogni familiare partecipante all'impresa familiare attesti nella dichiarazione dei redditi di aver prestato l'attività lavorativa in modo continuativo e prevalente.

3)  L'imprenditore riporti nella sua dichiarazione l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari collaboratori con l'attestazione che tali quote sono proporzionali al lavoro effettivamente prestato. La normativa fiscale ammette l'imputazione dei redditi di impresa ai collaboratori familiari, ma non consente di procedere ad analoga imputazione nel caso in cui il risultato fiscale del periodo evidenzi una perdita. Quindi nel caso di una perdita fiscale essa rimane completamente imputabile all'imprenditore individuale.

 

Rodolfo Gilana