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Sul diritto di esclusiva nel rapporto di agenzia

diritto esclusiva

Il diritto di esclusiva è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia ovvero costituisce una naturale prerogativa come firma che trova la sua ratio nel rapporto fiduciario che deve intercorrere necessariamente tra il preponente e l'agente.

Trattasi di un diritto bilaterale nel senso che vale sia a favore dell'agente, che non può trattare prodotti di altre ditte concorrenti alla propria mandante, che a favore della preponente che non può avvalersi della collaborazione di altri agenti nella medesima zona e per lo stesso ramo di attività ed è tenuta a corrispondere la provvigione all'agente anche nel caso in cui concluda affari direttamente. In altre parole, l'esclusiva di zona in favore dell'agente, costituisce la contropartita dell'impegno di promozione e vendita assunto dallo stesso e gli dà la possibilità di beneficiare di tutti i frutti dell'attività svolta nella propria zona di competenza avendo diritto, altresì, alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla propria preponente.

Invero, "il preponente, che, sottraendo una serie di affari all'agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto dell'agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell'altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell'esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente" (Cass. Sez. Lav. 2, n. 26062 del 20/11/2013).

L'esclusiva dell'agente in favore della mandante, invece, meglio qualificata come obbligo di non concorrenza, è finalizzata a garantire al preponente che l'agente dedichi tutte le proprie energie alla commercializzazione dei propri prodotti, cosa che non potrebbe fare se fosse libero di trattare anche prodotti concorrenti.

Tuttavia, il dirittodi esclusiva può essere derogato per concorde volontà dalle parti in forza di clausola espressa oppure di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione. Detta previsione pattizia altera sensibilmente il rapporto di collaborazione tra le parti. Specificatamente, con riguardo al diritto di esclusiva a favore dell'agente, l'art. 1743 c.c. prevede espressamente che "il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività".

Tale disposizione normativa mira, indubbiamente a tutelare l'agente e le sue prospettive di guadagno ma altresì l'immagine professionale acquisita dallo stesso nel corso del rapporto di lavoro, agli occhi, soprattutto, della clientela procurata e fidelizzata la quale, diversamente, si troverebbe da un giorno all'altro "spiazzata" di fronte alle visite di uno o più venditori incaricati dalla stessa casa mandante.

Il fatto che la legge consenta alla preponente la facoltà di derogare all'esclusiva, non impedisce, però, all'agente di pretendere l'apposizione di paletti a tale decisione, ad esempio, attraverso il diritto al mantenimento dell'intero pacchetto clienti acquisito nel corso del rapporto di lavoro. 

Avv. Gianluca Stanzione