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Perdite sui crediti in caso di fallimento, riflessi fiscali per il creditore

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Nell''attuale fase di congiuntura economica negativa che interessa il Paese, è frequente che le imprese incorrano in una crisi di liquidità ed economica che non consente di generare le risorse finanziarie necessarie per far fronte al pagamento dei relativi debiti.
In tali situazioni è possibile il ricorso agli istituti previsti dalla Legge Fallimentare (RD n. 267/1942), ovvero:
- alla procedura di concordato preventivo, o
- all'accordo di ristrutturazione dei debiti,
al fine di evitare la dichiarazione di fallimento.
Con tali istituti il debitore si accorda con i creditori affinché rinuncino ad una frazione degli stessi. In merito alla tipologia di accordo cui possono pervenire il debitore ed il creditore, la norma non dispone alcunché e pertanto lo stesso può consistere, ad esempio:
- nella modifica dei termini di pagamento;
- nel trasferimento dal debitore al creditore di un'attività ad estinzione parziale del debito;
- nell'estinzione del debito.
In particolare, nell'ipotesi in cui l'accordo sia diretto all'estinzione (totale o parziale) del debito, lo stesso produce in capo al creditore gli effetti fiscali di seguito esaminati.
TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
In caso di accordo si genera, nei confronti del creditore, una perdita su crediti.
In merito al relativo trattamento fiscale, va considerato che, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili, se:
- risultano da elementi certi e precisi e sono definitive. Per effetto della modifica introdotta dall'art. 33, comma 5, DL n. 83/2012, gli elementi certi e precisi sussistono:
- in ogni caso se il credito è di modesta entità, ossia di importo non superiore a € 2.500 (€ 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione ex art. 27, comma 10, DL n. 185/2008) ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo) ovvero, a seguito della modifica apportata al citato comma 5 dell'art. 101 dal DL n. 83/2012 , se lo stesso ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, a condizione che sia omologato.
A tal fine il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
TRATTAMENTO AI FINI IVA
Ai fini IVA l'art. 26, DPR n. 633/72 prevede la possibilità per il creditore di emettere una nota di credito al fine di recuperare l'imposta relativa a fatture emesse e non pagate dal cliente insolvente e, in particolare, "in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".
In caso di fallimento e di concordato preventivo è sicuramente presente il presupposto normativo che condiziona la possibilità di emettere la nota di accredito. Il problema si sposta piuttosto sul momento dell'emissione della nota di accredito: quando è possibile, cioè, emettere la nota di accredito? L'agenzia delle Entrate, con la circolare 77/E/2000, ha segnalato che non è possibile emettere la nota di variazione al momento dell'avvio della procedura, ma solo quando si manifesta la condizione di infruttuosità, ovvero, in pratica, la certezza del mancato incasso. Ma qual è il momento in cui la procedura concorsuale raggiunge l'infruttuosità? La circolare ha chiarito che l'infruttuosità si verifica, per il fallimento, alla data in cui il piano di riparto diviene esecutivo per mancata opposizione dei creditori; mentre, per il concordato preventivo, l'infruttuosità si verifica alla data della sua omologazione e va valutata solo in relazione ai creditori chirografari che vedono falcidiato in tutto o in parte il credito.
Per le procedure concorsuali tradizionali (fallimento e concordato preventivo), la stessa circolare ha chiarito inoltre che non può usufruire del "beneficio" dell'emissione della nota di accredito il creditore che non partecipa alla procedura.

TRATTAMENTO AI FINI IRAP
Per il creditore assoggettato all'Irap (l'agente dotato del requisito della autonoma organizzazione indispensabile per l'assoggettamento al tributo) la perdita su crediti non è deducibile.

Marco Vantini

 

Archivio VIES

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Archivio VIES

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell'archivio VIES (VAT information exchange system). 

Si tratta di uno strumento elettronico per la trasmissione di informazioni relative alla identificazione Iva (ossia alla validità del numero di partita Iva) delle imprese registrate ai fini Iva nell'UE. Grazie al VIES sono anche trasmesse informazioni relative alle forniture intracomunitarie (esenti da Iva) tra le amministrazioni degli Stati membri.

La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività. I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l'inclusione nel Vies, possono farlo mediante apposita istanza, da presentare ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, direttamente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec).

Equitalia si trasforma in Equientrate: cosa cambierà?

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Nelle incertezze tipiche che caratterizzeranno il passaggio di consegne potrebbe verificarsi la prescrizione per ben più di un contribuente. L' addio a Equitalia entro la fine dell'anno sembra cosa ormai fatta: al suo posto dovrebbe nascere un dipartimento interno all 'Agenzia delle Entrate che riscuoterà i crediti non solo della stessa Agenzia, ma anche delle altre pubbliche amministrazioni (ad esempio Inps, Inail, ecc.).

Con la nascita di Equientrate e l'abolizione di Equitalia, insomma, la riscossione delle somme evase sarebbe affidata all'Agenzia delle Entrate. Ma cosa potrebbe cambiare con la nascita di Equientrate? Non verranno certamente annullati i suoi crediti, anche se è verosimile ipotizzare che con l'attribuzione del compito di riscossione all'Agenzia delle Entrate alcuni di questi potrebbero cadere in prescrizione, considerando che il passaggio da Equitalia ad Equientrate non sarà semplice e immediato. Nel periodo intermedio molti contribuenti potrebbero essere avvantaggiati da un considerevole alleggerimento del carico fiscale.

Il nuovo dipartimento avrà il nome di Equientrate, nato dalla fusione di Equitalia con l' Agenzia delle Entrate le cui regole saranno inserite nella Legge di Stabilità 2017, anch' essa riformata che si chiamerà Legge di Bilancio. Le funzioni di Equitalia, quindi, non moriranno completamente, così come non moriranno i suoi metodi e i suoi crediti, a cambiare sarà solo chi muoverà le fila delle riscossioni, ovvero l' Agenzia delle Entrate.

Gli italiani potrebbero dunque avvantaggiarsi delle difficoltà di Equientrate ad affrontare il cambiamento e la conseguente inerzia nell' interrompere i termini di prescrizione. allo studio c'è anche un'altra soluzione: quella di dividere le competenze di Equitalia tra le Entrate e il Ministero dell'Economia. La proposta vuole altresì eliminare per sempre l' aggio, lasciando in vita solo gli interessi legali.

L' ultima riforma della riscossione, riguardante Equitalia, è avvenuta con l' entrata in vigore dell' art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 deliberato dal Governo Berlusconi III, (4), convertito con modificazioni nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, con la costituzione di Riscossione S.p.A., che nel 2007 ha preso come nome Equitalia S.p.A.. Fino al 30 settembre 2006 la riscossione era affidata in concessione a privati (prevalentemente banche), in numero di circa 40. Con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Fonte: lentepubblica.it

Arriva CU 2015 la certificazione unica per autonomi e professionisti

Cud 2015 258Il modello Cud cambia grafica, si arricchisce di dati, amplia l'ambito dei destinatari e diventa la "Certificazione unica" (Cu). L'agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la bozza di modello che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta. La prima novità del Cu2015 è che i sostituti, oltre che consegnare la certificazione ai percettori, dovranno anche trasmetterne i dati all'Agenzia entro il 9 marzo 2015 (il 7, data di scadenza dell'obbligo, cade di sabato).

Ai destinatari canonici dell'adempimento – lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato – si aggiungono soggetti nuovi. Il Cu2015 diventa, infatti, anche la certificazione per i redditi erogati a lavoratori autonomi (nella specie, professionisti), percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta. L'aggiunta di questi ultimi soggetti non stupisce stante che il nuovo modello e la sua trasmissione sono propedeutici all'operazione "dichiarazione precompilata" che dovrebbe mettere nel 2015 a disposizione di circa 20 milioni di contribuenti il 730 precompilato.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

In arrivo la proroga per i “vecchi” minimi

 
fisco - ravvedimento 1Accolta la richiesta di far slittare al 2015 la possibilità di accedere al "vecchio" regime.
Il governo ha accolto l'emendamento al Milleproroghe che prevede lo slittamento al 2015 della possibilità per il contribuente che apre la partita Iva di optare per il "vecchio" regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%.

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Tutele e garanzie delle verifiche fiscali

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In un periodo storico nel quale diritti e doveri dei cittadini appaiono fortemente sbilanciati a favore dei secondi e nel quale la ragion di Stato pare possa prevaricare ogni tutela e garanzia di legalità in nome di un non meglio precisato interesse erariale alla  repressione dell'evasione, tornare a trattare il tema delle tutele e le garanzie riconosciute dalla legge a chi venga sottoposto ad una verifica fiscale è sintomo di una sensibilità fuori dal comune: è per questo che accolgo di buon grado l'invito di Usarci ad
approfondirlo.
Quello delle verifiche è nel nostro ordinamento attuale un tema connotato dal principio della riserva di legge. Come a dire: data la
delicatezza dell'argomento, è bene che esso venga puntualmente disciplinato, per evitare abusi di potere da parte degli organi di controllo (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate).

Proprio la sfera di interessi personali che una verifica fiscale può interessare impone che, allorché essa travalichi questi confini, non solo l'attività di verifica ma anche l'avviso di rettifica o di accertamento che ne dovesse scaturire possano essere tacciati di illegittimità davanti al Giudice tributario: è la tesi dell'invalidità derivata dell'avviso di accertamento, a mente della quale l'illegittimità della verifica può travolgere, con un effetto domino, anche il processo verbale di constatazione (che la verifica chiude) e l'avviso di accertamento (primo atto impugnabile davanti al giudice).
L'essere quindi consapevoli dei propri diritti e delle garanzie che la legge riconosce può contribuire ad una difesa più efficace dei propri interessi, anche – ma non solo – patrimoniali ed economici.
Le norme di riferimento le troviamo nell'art. 12 della L. 212/2000 (conosciuto come lo Statuto dei diritti del contribuente) oltre che negli artt. 32 del DPR. 600/1973 e 52 del DPR. 633/1972: essi assicurano una tutela degli interessi e dei diritti del contribuente che è via via maggiore al crescere del potere invasivo della Amministrazione Finanziaria nella sfera privata del soggetto verificato. È per questo che, mentre per l'accesso in locali destinati solamente all'esercizio dell'attività sarà sufficiente l'autorizzazione rilasciata
dal capo dell'Ufficio dei verificatori, lo stesso accesso presso locali ad uso anche abitativo (classico caso: la sede dell'attività
all'indirizzo di casa) prevede, in aggiunta, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, laddove invece l'accesso in locali diversi da questi abbisognano della necessaria esistenza di "gravi indizi di violazioni" delle norme tributarie.

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche: sono tutte avvertenze
e facoltà che è bene prendere in considerazione sin dall'inizio, perché una buona difesa, anche in chiave di ricorso avverso l'avviso di accertamento che dovesse scaturire dalla verifica, getta le proprie basi sin dalle prime battute del controllo.
Quale atteggiamento tenere durante l'attività di controllo? Impossibile stabilire una regola che valga per tutti i casi: tuttavia l'esperienza dice che il buon senso, tanto da parte dei verificatori quanto da parte del contribuente, aiuta a stemperare il clima di tensione che inevitabilmente si crea in simili situazioni, ove il preconcetto dell'una e dell'altra parte sarebbe bene cedesse il posto
alla consapevolezza che tutti si sta cooperando nel superiore interesse dell'accertamento della reale capacità contributiva che trova asilo nell'art. 53 della Costituzione.


In caso di scarsa collaborazione o di condotte non conformi alla legge ci potranno essere sanzioni quali, a titolo esemplificativo, la inutilizzabilità di documenti non prodotti da parte del soggetto verificato e
l'attivazione del potere di ispezione e controllo da parte del garante del contribuente sull'operato dei soggetti verificatori.
Ma può il verificatore aprire casseforti, l'auto intestata alla partita Iva dell'agente, accedere al computer protetto da password o alla posta elettronica in esso contenuta? Può il verificatore aprire borse, plichi
sigillati? Quali sono le conseguenze del rifiuto? Quali le tutele contro eventuali abusi?
Sono interrogativi cui cercheremo di dare risposta nei prossimi numeri del giornale.
Avv. Francesco D'Ambrosi
Avvocato tributarista dello Studio Eulex,
Padova

Omaggi, trattamento Iva e imposte dirette

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La soglia di detraibilità del tributo sui beni di modico valore "regalati" è stata equiparata, dal "decreto semplificazioni", a quella prevista dal Tuir ai fini della deducibilità.
E'stata elevata a 50 euro la soglia di detassazione Iva sugli omaggi,

 



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Regime di cassa per imprese in contabilità semplificata

REGIME DI CASSA

La legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese in contabilità semplificata. Per questi soggetti, a partire dal 2017, la determinazione del reddito imponibile non avverrà più secondo il principio di "competenza" ma sarà invece applicabile (obbligatoriamente) il principio di "cassa".

I soggetti interessati sono tutti coloro che adottano il regime di contabilità semplificata ossia gli imprenditori individuali, le imprese familiari e le società di persone che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi non superiori ad € 400.000 nel caso di attività di prestazione di servizi (gli agenti rientrano in questa casistica) oppure € 700.000 negli altri casi (attività di produzione/scambio di beni).

Il principio di cassa prevede che, per determinare il reddito imponibile,  si tenga conto esclusivamente dei ricavi incassati e delle spese sostenute (pagate) dal 01/01/ al 31/12, a prescindere dalla loro competenza temporale. Per il primo anno di applicazione del regime di cassa, per quanto riguarda le fatture emesse nel 2017 di competenza 2016 esse verranno tassate seguendo il "vecchio" principio di competenza, quindi nel 2016. Dall'anno prossimo, invece, il regime di cassa opererà a regime e quindi eventuali fatture emesse nel 2018 ma riferite al 2017 verranno comunque tassate nell'anno in cui sono state  incassate (nel 2018). Le quote di ammortamento, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, sebbene siano elementi tipici del "vecchio" principio di competenza, continueranno a permanere (e quindi a poter essere dedotte) nel calcolo del reddito.

Dal punto di vista pratico, sono state introdotte 3 alternative per mettere in pratica, dal punto di vista contabile/fiscale, il principio di cassa:

  1. Istituzione di 2 registri aggiuntivi (oltre ai registri Iva già in possesso), dove registrare incassi e pagamenti delle fatture di vendita e acquisto: per ogni fattura emessa/ricevuta sarà quindi rilevato il relativo ricavo/costo nei registri iva e l'incasso/pagamento nei nuovi registri;
  2. Mantenimento dei soli registri Iva vendite/acquisti, integrati con l'annotazione dei mancati incassi e pagamenti del trimestre nonché degli incassi/ pagamenti ricevuti/ effettuati nel trimestre ma riferiti a fatture emesse/ricevute nei trimestri precedenti;
  3. Opzione per il regime di "cassa virtuale": tale regime prevede che vi sia una presunzione legale secondo la quale la data di registrazione dei documenti contabili coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Si ricorda, infine, che il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, per le imprese in contabilità semplificata, è obbligatorio. Tuttavia, se un contribuente volesse continuare a determinare il proprio reddito "per competenza" può farlo optando per la tenuta della contabilità ordinaria.

 

Enrico Girardi

 

 

 

 

Diritto camerale, sconti per il 2015

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Tributo ridotto del 35% rispetto allo scorso anno: il ministero dello Sviluppo economico anticipa con una circolare il contenuto del decreto, con i tagli anche per il 2016 e 2017.

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