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Rapporto di Agenzia

L'esperto risponde (2)

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a cura di Massimo Azzolini

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'

La posizione di socio e amministratore unico di una srl di servizi, è incompatibile con l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio?

Premesso che il ruolo degli agenti è stato soppresso, non è di per sè ostativa all'iscrizione alla Camera di Commercio la posizione di socio-amministratore unico di società. Il problema si pone in merito alla costituzione di un rapporto di agenzia con la società della quale il soggetto è amministratore unico, in quanto quest'ultimo dovrebbe stipulare un contratto con se stesso. Questa considerazione ha portato ad escludere tale possibilità. In questo senso si era pronunciato esplicitamente l'Enasarco nel Regolamento del 2004 (art. 2, comma 4) richiedeva che i soggetti non si trovassero "in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica".

COMPATIBILITA' CON AGENTE ASSICURATIVO

L'attività di agente di commercio è incompatibile con quella di subagente assicurativo?

L'art. 5, L. n. 204/1985 stabilisce che l'attività di agente di commercio è incompatibile con quella svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, nonché con quella di mediazione. L'attività di subagente assicurativo è incompatibile con quella di perito assicurativo. Le attività di agente di commercio e subagente assicurativo non risultano incompatibili tra loro.

VALIDITA' REDAZIONE CARTA NON INTESTATA

Ho sottoscritto un contratto di agenzia con una società che mi ha poi proposto di risolverlo per stipularne altro con una diversa società del gruppo. Al momento della sottoscrizione con quest'ultima mi è stata presentata una scrittura privata che non è redatta su carta intestata della mia prima preponente. Alle mie obiezioni è stato replicato che il contatto è ugualmente regolare e valido. E' corretto?

Le pattuizioni intervenute sono pienamente valide anche se riportate su un foglio non intestato. Sul punto le affermazioni della società sono corrette. Ciò che rileva è che sull'atto risultino chiaramente quali sono le parti dell'accordo.

PREAVVISO

Un nostro agente, al quale abbiamo dato disdetta nel secondo anno di durata del rapporto, pretende un'indennità sostitutiva del preavviso di tre mesi. E' corretta la durata? Come si calcola l'indennità?

Il preavviso dovuto è di tre mesi benchè il rapporto sia soltanto nel secondo anno di durata in quanto l'art. 10 A.E.C. Industria lo prevede in tale misura fissa quando il rapporto si trovi nei primi tre anni. Il calcolo va effettuato prendendo a riferimento le provvigioni liquidate nell'anno precedente o, se più favorevoli per chi riceve il preavviso, nei dodici mesi antecedenti la risoluzione.

CESSIONE D'AZIENDA DA PARTE DELL'AGENTE

Un agente ha ceduto la propria azienda ad altro agente. Quali conseguenze ne derivano per il preponente?

In caso di cessione d'azienda da parte dell'agente, quello acquirente subentra di diritto ed automaticamente nel contratto di agenzia con il preponente il quale può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa. Se il preponente nulla oppone, la cessione ha pieno effetto e non deve essere liquidata alcuna indennità perché il rapporto di agenzia, pur mutando la persona dell'agente prosegue, cosicchè si deve verificare se sussista il diritto a tale indennità nel momento in cui il rapporto si risolverà; con l'ulteriore precisazione che si dovrà fare riferimento all'inizio del rapporto stesso con l'agente iniziale.

 

 

 

 

Recesso per giusta causa

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Recesso per giusta causa, una sentenza innovativa.

Il recesso per giusta causa con diritto all'indennità per scelte commerciali errate della preponente è legittimo (Corte di cassazione, sez. lavoro. n. 7567/14; dep. il 01/04/2014).

Il quesito posto all'attenzione della Suprema Corte era il seguente: " L'agente di commercio può recedere per giust acausa per il caso in cui la preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali tra quest'ultima e una società terza, diminuisca drasticamente ilsuoporafoglio clienti, la zona di comptetenza e conseguentemente il fatturato sviluppabile (ad es. dimezzandolo)? ". La Corte di Cassazione ha risposto affermativamente, commentando come la Corte d'Appello di Trento, pur avendo riconosciuto la giusta causa del recesso da parte dell'agente, ha errato quando ha escluso l'inadempimento della società mandante, affermando che il suo comportamento era stato causato dalle decisioni della società terza Alcatel, sua mandante, che aveva affidato ad una ditta concorente l'area commerciale più produttiva. In sostanza, le conseguenze del mutamento dei rapporti a monte della  preponente (con società proprietarie della licenza di distribuzione, fornitori, ecc.) non possono essere scaricate sull'agente, perchè tali rapporti sono di esclusiva responsabilità della mandante. Perciò, quando il mutamento di tali rapporti producono effetti sensibilmente negativi per l'attività dell'agente, riducendo ad esempio zona clientela e quindi guadagni provvigionali, questi può recedere per giusta causa, con diritto all'indennità di risoluzione oltre a quella di preavviso.

avv. Marco Gasparroni       

 

 

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Clausole vessatorie, un vademecum

VADEMECUMIn caso di nuovo contratto di agenzia o in caso la mandante voglia aggiungere nuove condizioni al tuo mandato, esamina le seguenti 10 clausole prima di firmare:

- Mancato raggiungimento di un volume minimo di fatturato in un determinato periodo temporale;

Patto di non concorrenza post-contrattuale;

Verificarsi di insolvenze da parte della clientela in una misura superiore ad un certo limite (di solito percentuale rispetto al fatturato complessivo);

Quantificazione della provvigione a fronte di un contratto di agenzia a durata indeterminata con una scadenza temporale determinata;

Possibilità per la preponente di consentire ad altri agenti di operare nella zona oggetto dell'incarico;

Per un agente plurimandatario, comunicazione preventiva alla preponente per ogni ulteriore incarico di agenzia con altre preponenti;

A fronte dell'attività di incasso svolta dall'agente per conto della preponente, mancanza diritto ad alcun compenso, essendosi tenuto già conto di ciò nello stabilire l'entità della provvigione;

L'acquisto del campionario a carico dell'agente;

Eccessive deroghe alle disposizioni del Codice Civile e/o degli Accordi Economici Collettivi.

 

da Usarci Torino

 

 

Differenza tra il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciatore d'affari

MonomandatoIl contratto di procacciatore d'affari, a differenza del contratto di agenzia, si caratterizza per il fatto che il rapporto è connaturato dalla stabilità e non è, invece, caratterizzato dalla continuità che è elemento che contraddistingue il rapporto di agenzia. E, dunque, l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente e dietro retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata. Il procacciatore di affari, invece, svolge un'attività più limitata, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, nell'ambito della quale raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. E, pertanto, mentre la prestazione dell'agente è stabile la prestazione del procacciatore d'affari è occasionale. 

Il rapporto contrattuale per essere inquadrato come rapporto di agenzia o come rapporto di procacciatore d'affari necessita di un'evidenza documentale. Infatti come noto non è possibile in sede processuale dare ingresso alla prova testimoniale e dunque si dovrà fare unicamente riferimento alla documentazione di cui le parti dispongono: se dall'esame di tale documentazione si potranno evincere elementi riconducibili al rapporto di agenzia lo stesso sarà disciplinato come tale diversamente sarà riconducibile al contratto di procacciatore. Per documenti possiamo intendere, ad esempio, il periodico invio da parte della mandante degli estratti conto provvigionali dai quali evincere gli affari promossi. Questo rappresenterebbe un documento assai importante che consentirebbe alla parte di individuare il rapporto contrattuale sottostante nello schema di quello dell'agenzia.

 avv. Pierluigi Fadel

  

Regola numero uno: mai dare disdetta del contratto

"Regola numero uno: mai dare disdetta del contratto". E' questo il detto che, ricorderò sempre, sentii pronunciare tanti anni fa da un vecchio sindacalista Usarci in una delle ormai innumerevoli riunioni sindacali a cui ho partecipato. Ovviamente in una frase non si possono racchiudere le mille sfaccettature del rapporto di agenzia ma il senso generale è semplice: se l'agente dà disdetta perde l'indennità di fine rapporto.

Ai sensi degli Accordi Economici Collettivi vigenti, la rappresentazione dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art 1751 cc è formata da tre distinte indennità:

1) Firr,  importo accantonato dalla preponente presso l'Enasarco con unico versamento annuale, nel mese di  marzo, proporzionato alle provvigioni maturate nell'anno precedente. Questo importo viene versato all'agente, a fine rapporto, anche se è stato l'agente a dare disdetta (a parte casi particolari).

2) Indennità suppletiva di clientela: questa non viene riconosciuta all'agente se la risoluzione del rapporto è avvenuta per disdetta dell'agente (a parte casi particolari).

3) Indennità meritocratica: anche questa indennità, se ve ne sono i presupposti, non viene riconosciuta se è stato l'agente stesso a dare disdetta del rapporto di agenzia (a parte casi particolari).

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Quindi, la linea generale e senza considerare una serie di specifiche altre ragioni, se l'agente dà disdetta ottiene solo il Firr e naturalmente le provvigioni residue ma non la Suppletiva e la Meritocratica.

Ecco quindi che prima di inviare la disdetta è opportuno fare un incontro con l'esperto Usarci in quanto ci potrebbero essere soluzioni diverse che da un lato permettano la risoluzione del rapporto ma dall'altro possano far mantenere il diritto in capo all'agente di tutte le indennità sopra indicate.

Penso ad esempio al classico caso che tanto fa "arrabbiare" l'agente, cioè il continuo taglio di zona o riduzione di clientela o di prodotti o ancor peggio la diminuzione dell'aliquota provvigionale. In questi casi vengono in aiuto gli Accordi Economici Collettivi che regolano questo aspetto e permettono all'agente, in determinate condizioni, di non accettare la riduzione e far cessare il rapporto ad iniziativa della preponente con diritto dell'agente alle varie indennità.

Altre opportunità nascono da una eventuale disdetta per la presenza di gravi inadempimenti della preponente, da vagliare caso per caso, oppure ancora legate alla salute ed età dell'agente.

Quello che invece si sconsiglia è di ascoltare chi non ha una adeguata preparazione professionale o ancor peggio di rivolgersi al consulente Usarci solo dopo aver inviato la lettera di disdetta.

Massimo Azzolini

 

Come ottenere dalla mandante gli estratti conto

ESTRATTI CONTOAvviene frequentemente che le aziende preponenti, nei rapporti con i propri agenti, non ottemperino alle norme di legge (ed a quelle degli Accordi Economici Collettivi) che impongono alle stesse precisi obblighi. Molto spesso, infatti, avviene che le aziende non forniscano all'agente la documentazione necessaria al fine di consentire la verifica in ordine all'esecuzione degli affari conclusi dal proprio agente, al pagamento da parte del cliente finale, etc. come richiamato costantemente dalla Giurisprudenza di Cassazione, grava sull'agente, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a dire la conclusione e regolare esecuzione degli affari da lui promossi, o direttamente stipulati nella sua zona.

Un problema concreto e assai frequente è quello che si verifica allorquando la preponente, pur essendovi tenuta per legge, ometta di consegnare all'agente copia di tutte le fatture emesse nei confronti dei clienti rientranti nella sua zona, fatture che sono indispensabili ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.

Molto spesso lo strumento più utilizzato è quello di chiedere al Giudice (nell'ambito di una causa già radicata) l'ordine di esibizione in capo alla mandante delle copie fatture e più in generale un estratto dei propri libri contabili. Ciò, presuppone, che sia stata intentata una causa "di merito" da parte dell'agente. In realtà, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (a cui ha aderito il sottoscritto con buoni risultati) ha ritenuto legittima la presentazione di un ricorso per ingiunzione da parte dell'agente di commercio e finalizzato alla consegna della documentazione contabile da parte della preponente.

Giova precisare che il decreto ingiuntivo (specie per gli agenti che operano in forma di ditta individuale) è uno strumento di gran lunga più agevole rispetto al procedimento necessario per la presentazione di una causa di merito e ciò principalmente alla luce del brevissimo tempo necessario per l'ottenimento del relativo provvedimento. Il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo e, quindi, impone alla preponente di consegnare immediatamente la documentazione richiesta. Ove la mandante non ottemperi all'ordine del Giudice, il ricorrente potrà agire in via esecutiva con l'ausilio degli Ufficiali giudiziari e, ove occorra, della forza pubblica al fine di ottenere la documentazione richiesta oltre alla rifusione delle spese legali che il tribunale pone ovviamente a carico dell'azienda.

Al fine di ottenere un decreto ingiuntivo sarà necessario offrire al Giudice la prova in ordine all'esistenza del contratto di agenzia (ovvero si dovrà produrre copia del contrattosottoscritto dalle parti) ed in ordine al fatto che gli estratti conto e le copie fatture siano già stati richiesti alla mandante per iscritto.

Avv. Andrea Mortara

 

 

Pagamento delle provvigioni sul fatturato e non sul pagato

pagamento provvigioni

Come noto le aziende mandanti cercano agenti soprattutto per "aprire" zone nuove o comunque per sviluppare fatturati esistenti (in tanti casi irrisori).

Per essere ancor più precisi si cerca soprattutto l'agente che disponga già di una buona introduzione così da "sfruttare" la sua conoscenza della clientela e "spostare" il fatturato verso quell'azienda se concorrente o per facilitare l'inserimento dei prodotti di quella nuova preponente verso la clientela già acquisita dall'agente se per prodotti diversi. Nell'uno e nell'altro caso si verifica comunque un "dare" da parte dell'agente che non può ritenersi contro bilanciato esclusivamente nel "ricevere" un listino di prodotti da vendere. Cosa può ricevere allora quell'agente se la nuova preponente non è disposta (come troppo spesso accade) a contribuire con un concorso spese iniziali?

il codice civile, all'art 1748, seppur con una dicitura che ai meno esperti può apparire arzigogolata, prevede, salvo diversi accordi, il diritto del pagamento delle provvigioni quando la merce viene consegnata con la conseguente emissione della fattura al cliente.

Purtroppo, nei fatti, nella stragrande maggioranza dei contratti di agenzia viene inserito quel "salvo diversi accordi" che nella pratica indicano il pagamento delle provvigioni non solo dopo che il cliente ha pagato, ma nel termine ultimo cioè a trenta giorni dalla scadenza del trimestre in cui la fornitura di merce o servizio è stata pagata. 

Quindi se, per esempio, viene fatto un ordine a gennaio e la merce viene consegnata a febbraio con pagamento a 60 giorni, cioè ad aprile, vuol dire nel secondo trimestre, ne consegue che il termine ultimo di pagamento delle provvigioni è il 31 luglio (trenta giorni dalla scadenza del trimestre). Se non vi fosse stata la deroga del contratto, il pagamento delle provvigioni sarebbe stato al 30 aprile cioè tre mesi prima. Cosa, che ben si capisce, è tanto diversa. Da sottolineare che, sempre l'art 1748 c.c. specifica che se il cliente non paga la fornitura, a meno che il mancato pagamento non sia colpa della preponente, la provvigione, con i dovuti tempi e modalità, deve essere restituita. Pertanto permane la tutela dei diritti anche della mandante. Da aggiungere che la regola del diritto ala pagamento delle provvigioni quando è effettuata la fornitura, è quella naturale e quindi vale sempre se non vi sono deroghe o comunque diversi patti all'interno del singolo contratto firmato tra le parti.

Quanto sopra per arrivare ad un dunque. L'agente faccia in modo che la nuova azienda preponente non sia anche "prepotente". Visto che non vuol "investire" sull'attività dell'agente, visto che quell'agente "dà" (introduzione nella clientela) almeno che possa "ricevere" il diritto di veder applicata nel contratto la norma naturale sul pagamento delle provvigioni, cioè in sintesi "sul fatturato" e non "sul pagato". Mi pare che questo sia proprio "il minimo investimento", se così impropriamente vogliamo definirlo, che quell'azienda mandante deve disporre nei confronti di chi, (l'agente) investendo il proprio tempo e denaro sarà a promozionare immagine ed affari per quella mandante. 

 

Massimo Azzolini

 

Diritto alle Indennità nel periodo di prova, lo dice la Corte Europea

indentita provaLa Suprema Corte Europea, con sentenza n° C-645/16 del 19 aprile 2018 si è occupata del diritto alle indennità di fine rapporto nel caso in cui fosse contrattualmente previsto un patto di prova ed il rapporto si fosse interrotto prima della scadenza di tale periodo.

Il periodo di prova nel contratto di agenzia non è previsto dal codice civile, ma è previsto esclusivamente dagli AA.EE.CC. del settore industriale, Confapi, artigianato, mentre non è presente in quello del commercio.

E' generalmente prassi consolidata, così come riportato in tutti i mandati, che se il rapporto si dovesse interrompere durante il periodo di prova, l'agente non ha diritto a nessuna indennità.

La Corte Europea, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito che, il patto di prova può essere inserito nel contratto di agenzia in quanto la normativa europea nulla dice a tale proposito, mentre sancisce che anche in tale caso l'agente ha diritto alle indennità di cessazione rapporto.

Potremmo pertanto dire che analogicamente, in caso di interruzione del rapporto durante il periodo di prova, è dovuto anche il preavviso, in quanto l'art. 15 della direttiva stabilisce che l'agente ha diritto minimo ad un mese di preavviso per il primo anno di rapporto così come previsto dall'art. 1750 c.c. che prevede minimo un mese di preavviso. Nella causa in oggetto, la Corte E.U. non ha trattato tale argomento in quanto il mandato prevedeva già un mese di preavviso anche in caso di interruzione durante il patto di prova.

 

Federazione Nazionale Usarci

 

 

Contratti che escludono gli AEC, meglio non firmare

diritto esclusivaSempre più frequenti i casi di contratti di agenzia che non solo non riportano il riferimento agli Accordi Economici Collettivi ma addirittura per espressa previsione li escludono.

In pratica nel contratto si arrivano a trovare clausole del seguente tenore:

la preponente non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale e pertanto il presente contratto esclude l'applicazione degli AEC oppure le parti espressamente convengono che non intendono assoggettare il contratto tra loro in essere all'A.E.C. di settore, bensì solo ed esclusivamente alla disciplina dettata dal Codice Civile in materia di contratto di agenzia. 

Le organizzazioni degli agenti come pure delle case mandanti tanto si danno da fare per rendere equo il più possibile il rapporto di agenzia a tutela delle parti con l'obiettivo primario da un lato di evitare le controversie e dall'altro di rispettare i giusti diritti e poi qualche furbetto legale consiglia alla sua azienda cliente di "bypassare" ottant'anni di contrattazione collettiva cercando di sfruttare la non conoscenza di parte della categoria? Si ricorda infatti che il primo AEC è addirittura del 1938. Credo che questo sia totalmente inaccettabile. Quindi, premesso che la prima cosa da fare quando si acquisisce un nuovo contratto è sempre quella di inviarlo alla propria sede Usarci che saprà sottolineare tutte le cose che non vanno, in ogni caso, fare sempre attenzione che faccia riferimento all'AEC di settore, Industria o Commercio. Se poi vi è addirittura una esclusione, questa va immediatamente corretta in inclusione degli AEC e se la mandante non accetta, il mio consiglio è quello di non firmare il contratto.

Il contratto di agenzia come sottolineato nello stesso codice civile agli art 1746, 1748 e 1749 si fonda su "lealtà, buona fede e reciproca fiducia". E' pertanto evidente che se viene presentato un contratto zeppo di clausole capestro e "dulcis in fundo" una bella clausolina che "spazza via" tutto il lavoro svolto da Usarci che dal 1949, anno della sua fondazione, si batte per i diritti di questa nostra categoria... beh allora non ci siamo proprio e non si deve iniziare nemmeno. Oltretutto i diritti degli agenti sono talmente ridotti se confrontati ai doveri che, se si vogliono togliere anche quei pochi, l'accordo contrattuale non ha senso di esistere.

 

Massimo Azzolini