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Rapporto di Agenzia

Art. 6 Provvigioni

contratto 6
Un'altra miglioria per gli agenti di commercio apportata dal nuovo AEC Industria concerne le provvigioni spettanti all'agente per le trattative in corso al momento della cessazione del rapporto, fermo restando il principio secondo cui l'agente deve relazionare dettagliatamente alla mandante (già previsto nel precedente AEC del 2002), l'agente avrà diritto alla provvigione per gli affari conclusi nei 6 mesi successivi allo scioglimento, mentre nella versione precedente il periodo era di 4 mesi.
 
Inoltre, sempre in relazione alla liquidazione delle provvigioni, l'AEC 2014 Industria, così come gli Accordi Economici 2009 del settore Commercio, prevede il riconoscimento, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute all'agente da parte della mandante, degli interessi di mora, oltre 15 giorni dal termine previsto, nella misura dell'8% oltre al "tasso di riferimento" che è il tasso della Bce in vigore alla data.
 
 

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Art 4 Periodo di prova

periodo prova
Proseguendo con l'approfondimento degli articoli  del nuovo Aec Industria 2014,  un'altra modifica significativa riguarda il periodo di prova nei contratti a termine.
 
Allineandosi agli Accordi del settore Commercio, considerato più vantaggioso soprattutto sulla disciplina delle indennità di fine rapporto, la novità più incisiva è contenuta nel terzo comma dell'articolo 4 che prevede in caso di rinnovo di contratti a tempo determinato avente lo stesso contenuto di attività (zona, clientela e prodotti), che il preponente possa stabilire un periodo di prova solo nell'ambito del primo rapporto.
 

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Nuovo AEC Industria, le novità

contratto 6
Miglioramenti soprattutto in fatto di tutele e diritti, mentre sul piano economico la nuova indennità meritocratica porterà risultati interessanti, pur con un criterio di calcolo piuttosto complicato e a partire dal 2016.
 
 

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Documenti e campionario - art 3 Aec Industria

CAMPIONARIO

Gli elementi essenziali di un contratto sono: la ragione sociale delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni ed eventuali altri compensi, la durata dell'incarico.

In pratica un contratto di agenzia potrebbe essere composto anche da una semplice paginetta in cui vengono indicati gli elementi sopra menzionati e alla fine la frase: Per quanto non previsto si fa riferimento agli Accordi Economici collettivi vigenti e successive modificazioni del settore Industria (o commercio).

Ricordo che, ormai parecchi anni fa, era frequente la stipula di contratti di agenzia di una o due pagine, purtroppo ora sono spesse volte dei fascicoli anche di venti o trenta pagine con interminabili elenchi di doveri in capo all'agente o, se va meglio, sterili ripetizioni di norme di legge o di articoli degli Accordi Economici Collettivi (forse scritti da legali che in qualche modo devono dimostrare un lavoro complesso per poter rimediare una lauta parcella). 

Si sottolinea poi che in ogni contratto individuale deve essere inserito il riferimento agli AEC. La mancanza del riferimento agli AEC è un fatto molto grave in quanto possono venir meno una serie di tutele e garanzie che sono specifiche della contrattazione collettiva, penso ad esempio alla indennità suppletiva di clientela.

Per quanto concerne la durata, se nulla è specificato nel contratto, si intende automaticamente a tempo indeterminato.

L'art. 3, sia per il settore Industria sia Commercio fa riferimento al campionario, in cui si specifica che l'addebito dello stesso può essere applicato solo per la mancata o parziale restituzione e non per il danneggiamento causato dalla normale usura.

La normativa dell'AEC tende a dare una soluzione all'annoso problema causato dalla imposizione all'agente dell'acquisto del campionario a fine campagna vendite.                                                             Riguarda in particolar modo il settore dell'abbigliamento.

In realtà l'art 3 settore Industria è, a mio parere, eccessivamente "morbido" dal momento che recita: non è previsto l'addebito all'agente del campionario per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Di tenore diverso e certamente più convincente la formula utilizzata per l'AEC Commercio dove riporta : E' vietato l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Rimane in ogni caso la volontà delle parti di evitare l'acquisto forzoso del campionario da parte dell'agente. Naturalmente se, diversamente, l'agente fosse interessato all'acquisto, magari a condizioni particolarmente vantaggiose, nulla impedisce che, in accordo tra le parti, ciò possa avvenire. 

Massimo Azzolini

Rinnovato AEC settore artigianato

Contratto 4

Mercoledì 10 dicembre, presso la sede della CNA in Roma, è stato siglato l'Accordo Economico Collettivo del comparto Artigianato, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.
Le principali novità contenute nel testo sono le seguenti:

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Zona di attività e variazioni (art. 2 AEC Industria)

aec2

L'articolo 2 degli Accordi Economici Collettivi settore Industria - Zona di attività e variazioni.

Nella prima parte dell'art. 2, è specificato che, ai sensi dell'art. 1743 del c.c., l'agente ha la zona in esclusiva, cioè il diritto alleprovvigioni sia per ordini diretti che indiretti.
L'agente non può operare per aziende in concorrenza nella stessa zona ma, aggiungo, anche per zone diverse, per il principio di lealtà e buona fede.
Bisogna porre attenzione al fatto che con il termine "esclusiva" viene fatto riferimento anche alla figura del monomandatario, senza però confondere l'esclusiva di zona con l'esclusiva di mandato.
Per quanto riguarda la possibilità della casa mandante di variare il contenuto economico del rapporto, cioè zona, clienti, prodotti e aliquota provvigionale, vengono indicati tre livelli di variazione con raffronto alle provvigioni percepite l'anno precedente:
- riduzione lieve quando non supera il 5%: questa la mandante la può fare con effetto immediato;
- riduzione media quando supera il 5% ma non il 15% (20% per Aec Commercio): salvo diversi accordi, il preavviso dovuto per questo tipo di riduzione è di 2 mesi per l'agente plurimandatario e di 4 mesi per il monomandatario;
- riduzione rilevante quando supera il 15% (20% settore Commercio): in questo caso il preavviso è quello previsto per la risoluzione del rapporto, sempre salvo diversi accordi scritti tra le parti.
Se entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della variazione media o rilevante l'agente esprime il suo dissenso, ciò comporta la cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante con il diritto dell'agente al preavviso e alla indennità di fine rapporto.
Le variazioni di lieve entità si sommano nell'arco di 18 mesi e di 24 mesi rispettivamente per il pluri e monomandatario per quanto sopraindicato.

L'art. 2 è molto importante in quanto la perfetta conoscenza dello stesso è utile perché venga riconosciuta l'indennità di clientela.
Da sottolineare l'opportunità di non dare mai disdetta ad un rapporto di agenzia prima di aver fatto un colloquio con il consulente sindacale Usarci, che potrà anche consigliare come utilizzare la normativa prevista dall'art. 2 degli AEC ai fini del diritto alle varie indennità.

Con il nuovo AEC Industria decorrente dal 1° settembre 2014 si è fatto un notevole passo avanti in termini di equità in quanto viene data facoltà all'agente di non accettare non solo le modifiche di sensibile entità ma anche di media entità, ciò significa che l'agente può imputare la cessazione del rapporto alla casa mandante anche quando la riduzione supera solamente il 5%.
Ora è in fase di rinnovo l'AEC settore Commercio e il primo obiettivo della nostra organizzazione è proprio quello di far si che venga resa omogenea la normativa dell'art. 2 tra settore Industria e settore Commercio.

Massimo Azzolini

Rinnovato l'A.E.C. Industria

aec2-400-266

Con il nuovo Accordo Economico Collettivo nuove tutele per l'agente.

• L'art 2 è stato modificato in maniera favorevole prevedendo anche per le medie variazioni l'assenso da parte dell'agente; ed è stato esteso il periodo temporale in cui le variazioni di lievi entità possano essere considerate come un'unica variazione;
• E' stata apportata una riduzione dal 20% al 15% del valore della media entità;
• il patto di prova che nel caso di più mandati consecutivi può essere inserito solo sul primo mandato;
• Il campionario potrà essere addebitato solo per determinati motivi non dovuti alla normale usura;
• Il tempo per comunicare l'eventuale rifiuto degli ordini da parte della mandante passa da 60 a 30 giorni;
• In caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni gli interessi per il ritardo sono quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successiva modifica D.Lgs. n.192 del 9/11/2012;
• Inserimento del diritto alle indennità anche per il raggiungimento della pensione vecchiaia e anticipata Inps;
• La possibilità di sospendere il rapporto di agenzia in caso di gravidanza o di adozione o affidamento è stato esteso a 12 mesi.
• Prevista la costituzione di commissioni per lo studio di un ente bilaterale degli agenti e rappresentanti e per lo studio di una forma di assistenza sanitaria integrativa;
• Il calcolo della Indennità meritocratica che, nonostante non rispetti i requisiti previsti dal codice e dalla normativa europea, in taluni casi è notevolmente superiore alla attuale.

aec2-400-266

Il 30 luglio scorso si è giunti alla firma per il rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo del settore industriale. Si tratta dell'accordo economico più importante nell'ambito dell'agenzia in quanto interessa circa la metà degli agenti commerciali presenti sul territorio Italiano, ben 121.000 agenti su 256 mila . L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014, fatta eccezione per il sistema di calcolo della indennità meritocratica che andrà a regime dal 1 gennaio 2016.
Sono occorsi ben nove anni per giungere a questo traguardo, nove anni di tira e molla, di trattative estenuanti, di incontri intersindacali, di trattative interrotte, ma alla fine possiamo dire di essere giunti ad un buon risultato.
Il ruolo della contrattazione collettiva è quello di regolare il rapporto tra agente e mandante, integrando quegli aspetti legislativamente non normati, cercando di adottare soluzioni, ove consentito, più favorevoli per l'agente, anche per limitare il contenzioso; il che incontra notevoli difficoltà visti gli opposti interessi delle due categorie interessate.
Uno dei motivi principali che ha generato maggiore disaccordo è stato l'art.2, disposizione che permetteva alle mandanti la possibilità di variare la zona, le provvigioni e la clientela, fino al 20% del valore delle provvigioni annue; variazioni, queste, che potevano essere ripetute ogni 12 mesi.
Era evidente come le aziende potevano nell'arco di due-tre anni, in special modo per gli agenti monomandatari, ridurre l'entità delle provvigioni fino al 60%, mettendo l'agente nella condizione di recedere dal contratto con la relativa perdita di tutte le indennità, salvo il modesto Firr.
Con il nuovo accordo, finalmente tutto ciò è stato evitato. Le preponenti ora possono modificare insindacabilmente la zona, le provvigioni e la clientela, solo fino al 5% del valore annuo delle provvigioni; per tutto ciò che eccede tale percentuale necessita il benestare dell'agente, senza il quale il contratto si scioglie per volontà della mandante con l'onere per quest'ultima di dovere corrispondere tutte le indennità risolutorie.
La novità a favore dell'agente non finiscono qui:
-Variazioni unilaterali del contratto: è stato esteso il periodo in cui le variazioni di "lieve entità" possono essere considerate come unica variazione passando da 12 a 18 mesi per i plurimandatari ed a 24 mesi per i monomandatari.
- Variazione di media entità: riduzione della percentuale dal 20 al 15 %.
- Contratti a tempo determinato: in caso di rinnovi di rapporti a termine che prevedono lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti, clienti), la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto
- Addebito del campionario: può essere previsto esclusivamente per deterioramento.
- Rifiuto dell'ordine: il termine per la comunicazione della mancata accettazione è passato da 60 gg a 30 gg.
- Provvigioni dopo la cessazione: il diritto alle provvigioni per ordini successivi alla cessazione del rapporto è stato portato da 120 gg a 180 gg.
- Ritardo nel pagamento delle provvigioni: anche per il ritardo nel pagamento delle provvigioni è oggi prevista l'applicazione degli interessi secondo il dettato del D.lgs 231/2002
- Pensionamento: è stato introdotto il diritto alle indennità anche a seguito del conseguimento della pensione anticipata Enasarco, nonché al conseguimento della pensione INPS, sia di vecchiaia e sia anticipata.
- Gravidanza o Adozione: esteso da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del mandato senza la possibilità per l'azienda di poter recedere.
- Indennità Meritocratica: è variato completamente il sistema di calcolo dell'indennità; tuttavia le nuove disposizioni sull'indennità meritocratica non si applicheranno, fino al 31/12/2015, ai contratti già in corso di esecuzione stipulati prima del 1/1/2014.
Dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni si applicheranno a tali contratti, a condizione che essi rimangano in vigore per almeno 5 trimestri decorrenti dal 1/1/2016.
Per i contratti in essere alla data della stipula dell'AEC e che cesseranno prima di tale temine, continueranno ad applicarsi le regole previste dall'AEC 2002.
Su questo ultimo punto sono da rendere alcune osservazioni.
L'A.E.C. del 2002 prevedeva un sistema di calcolo per ottenere il riconoscimento dell'indennità meritocratica che, in alcuni casi, rendeva un risultato di poche decine di euro; il sistema era stato ritenuto dalla giurisprudenza non in linea con il dettato europeo e con il codice civile.
Il nuovo metodo di calcolo, sviluppato da Confindustria, ha cercato di adeguarsi ai suggerimenti di cui alla Relazione del 1996 della Commissione Europea, ma non sembra esserci riuscito tenuto conto che il nuovo metodo di calcolo risulta notevolmente più complesso e solo in alcuni rarissimi casi porta a riconosce all'agente un riconoscimento indennitario economicamente apprezzabile.
Pertanto anche il nuovo metodo di calcolo non rispetta appieno i parametri della norma europea e del codice civile. Infatti, il nuovo A.E.C, come il precedente, non prevede il diritto all'indennità sulla nuova clientela apportata dall'agente o sulla clientela notevolmente incrementata, ma solo sull'incremento del fatturato, parametro questo di difficile quantificazione anche in considerazione delle variazioni di prodotti, di zona e di provvigioni che solitamente si verificano nel corso del rapporto, specialmente in quelli di significativa durata.
Sicuramente si è fatto un notevole passo in avanti, che negli anni a venire potrà essere oggetto di ulteriori miglioramenti anche derivanti dalle decisioni giurisprudenziali che ne deriveranno. Si può comunque restare più che soddisfatti in quanto le novità introdotte hanno consentito di ottenere modifiche migliorative, soprattutto a tutela dei diritti degli agenti, risultando l'aspetto economico indennitario non totalmente soddisfacente. Su tale questione ha avuto la sua rilevante incidenza la crisi economica che ha depauperato la liquidità delle aziende, con il rischio di lasciare aperte nel tempo le trattative senza giungere ad alcuna conclusione così lasciando ancora in piedi il precedente A.E.C decisamente più sfavorevole, nel suo complesso, per gli agenti. Di più era impossibile ottenere dalle controparti le quali, ovviamente, volevano anche preservare le loro posizioni.
Complessivamente è indubbio che con la sottoscrizione dell'ultimo accordo, la categoria degli agenti ha ottenuto maggiori garanzie, migliore tutela, ulteriori diritti.
L'attuale A.E.C. sicuramente è da considerare il miglior accordo sottoscritto dal 1976 ad oggi.
Occorre però ricordare come le garanzie ed i diritti devono essere fatti valere in primis dall'interessato, ossia dall'agente; è bene tenere presente che gli AA.EE.CC. sono di natura "privatistica", non hanno valore per tutti gli agenti ma esclusivamente, come prevede la costituzione italiana, solo per i soggetti che aderiscono alle organizzazioni firmatarie degli accordi stessi, ovvero che il mandato sottoscritto richiami espressamente gli AA.EE.CC., in caso contrario si applicheranno esclusivamente le norme codicistiche.

Giovanni Di Pietro
Vicepresidente Nazionale Usarci

 

Agente o rappresentante? Art. 1 AEC Industria

imcontratto
L'articolo 1 degli Accordi Economici Collettivi settore Industria - Definizione dell'agente e sfera di applicazione.
 
L'ambito di riferimento giuridico sono gli articoli del codice civile dal 1742 al 1752.
Viene spiegata la differenza tra agente e rappresentante: il primo promuove gli affari ma necessita l'approvazione dell'ordine da parte della casa mandante; il secondo invece ha la rappresentanza della mandante e pertanto conclude gli affari, cioè gli ordini che acquisisce sono vincolanti per la casa mandante.
Da tale definizione ben si comprende che, nei fatti, i rappresentanti sono una minima parte della categoria, nonostante ancora nella normale parlata si tende a dare la denominazione di rappresentante e non invece, come sarebbe corretto, di agente di commercio.
Si fa riferimento poi all'art. 1746 del cc. e si specifica che l'agente è tenuto a dare informazioni alla mandante sulla situazione di mercato ma non è tenuto ad effettuare relazioni sull'elenco delle visite effettuate alla clientela.

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Il recesso anticipato dal contratto di agenzia a tempo determinato

RECESSO ANTICIPATOPer sua definizione il contratto di agenzia a tempo determinato si scioglie legittimamente solo con la scadenza del termine convenuto.

Questo significa che una sua cessazione anticipata, non determinata da un concorde consenso delle parti o dall'intervento di una causa che comporti la risoluzione immediata del contratto (ex. art. 1453 c.c. e segg.), deve considerarsi illeggittima con conseguente diritto, per la parte non inadempiente, al risarcimento del danno. Con riferimento al contratto a tempo determinato, è pacifico ritenere che il contratto continua ad essere efficace fino alla scadenza. In tale caso, un recesso illegittimo, non potrà in alcun modo risolvere il contratto che, pertanto, proseguirà anche dopo l'ingiustificato recesso fino alla sua normale scadenza.

La Suprema Corte sul punto ha stabilito che "con riguardo al contratto di agenzia, ove il preponente receda illegittimamente dal rapporto ed ometta, di conseguenza, di fornire all'agente la cooperazione indispensabile per lo svolgimento della sua attività, non ne consegue la risoluzione del contratto, che deve considerarsi ancora in corso fino alla prevista scadenza, bensì ne deriva la responsabilità del preponente stesso, che è tenuto - pur  in mancanza di una costituzione in mora - al risarcimento del danno in favore dell'agente" (cfr. Cass. Civ. 1990 n. 1614). 

In tal caso, alla risoluzione contrattuale consegue il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della parte inadempiente. Il danno si configura diversamente a seconda che inadempiente sia il preponente o l'agente. In caso di recesso anticipato del preponente  rispetto alla scadenza, privo di giustificatezza, l'agente ha diritto al risarcimento del danno, calcolato sulla base delle provvigioni prevedibili per il periodo successivo al recesso e fino alla scadenza del termine. Tale calcolo potrebbe fare riferimento o alla media delle provvigioni in precedenza percepite dall'agente e commisurate al periodo "non lavorato", ovvero alle provvigioni effettivamente percepite da altro agente subentrato al primo.

Il primo criterio, fatto proprio sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, appare più corretto perché è all'attività dell'agente, il cui rapporto si è risolto, che deve guardarsi, dato che detta attività sarebbe proseguita fino alla scadenza. Il calcolo subirà necessariamente dei correttivi in base al fatto concreto (per. es. rapporto di monomandato o plurimandato), se viene provato che tale attività, per cause òegate al mercato o particolari del preponente, avrebbe subito modifiche rispetto al passato. Nella quantificazione del danno dovrà necessariamente tenersi conto del fatto che l'agente non ha affrontato spese nel periodo non lavorato e pertanto le stesse andranno a decurtare l'ammontare del danno subito.

Qualora a recedere anticipatamente,  senza giusta causa, sia l'agente, il preponente dovrà provare di aver subito un danno, rappresentato dalla diminuzione degli utili di impresa nella zona affidata all'agente (in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempienza dell'agente, ex art. 1223 c.c.), e sempre che questi non sia stato tempestivamente sostituito, ovvero dalla differenza di fatturato procurato dal nuovo agente rispetto a quello che presumibilmenteavrebbe realizzato l'agente recedente. Trattasi di una valutazione estremamente delicata che non può prescindere dalle caratteristiche e particolarità di ogni singola fattispecie che impedisce di applicare un criterio di carattere generale applicabile ad ogni caso. L'agente dovrà, infine, anche rimborsare il preponente delle spese che questi ha sostenuto per beni e/o servizi usufruibili dallo stesso.

avv. Anna Pan