Sospensione attività

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Un agente di commercio ha necessità di assentarsi dall'Italia per un periodo imprecisato. E' possibile sospendere o cessare l'attività mantenendo l'iscrizione al Registro delle Imprese?

La sospensione dell'attività (come la successiva ripresa) rientra tra  le "modifiche inerenti l'attività o il personale". Al riguardo l'art. 9 del D.M. 26 febbraio 2011 prevede che la comunicazione debba essere effettuata all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di Commercio (oltre che agli enti previdenziali) entro 30 giorni dall'evento. In base alla circolare del Ministero dell'Industria 22 gennaio 1990, n. 3202, la denuncia di sospensione di durata superiore ai dodici mesi deve essere adeguatamente documentata. Anche la cessazione dell'attività deve essere comunicata ai sensi dell'art. 9. La cancellazione dal registro delle imprese comporta la possibilità di reiscriversi, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività.