L'indennità per lo scioglimento del rapporto
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- Pubblicato 11 Aprile 2016
In caso di risoluzione del contratto di agenzia da parte della ditta preponente il compenso per l'attività di coordinamento rientra nella base di calcolo delle indennità di cessazione del rapporto?
L'art. 10, comma 3, dell'A.E.C. 30.07.2014 dispone che l'indennità di scioglimento del contratto (in tutte le componenti: indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica) "sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte".
Dal tenore della disposizione contrattual-collettiva si ricava che anche le somme corrisposte per l'attività di coordinamento degli agenti devono essere considerate ai fini del calcolo dell'indennità di scioglimento del contratto. E' irrilevante sotto questo profilo che si tratti di un compenso corrisposto in forma non provvigionale.
Massimo Azzolini