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Il decreto ingiuntivo nelle controversie (2)

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Molto spesso, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti, gli agenti sono costretti a intraprendere la via giudiziaria e convenire in causa le loro mandanti.

Poiché tale percorso può presentare tempi di soluzione non brevissimi, è molto importante valutare la possibilità di seguire procedure alternative, come ad esempio il ricorso per ingiunzione. Attraverso tale procedimento l'agente può chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo avente per oggetto la condanna della mandante al pagamento delle provvigioni o di altre spettanze.

Il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme può essere richiesto quando l'agente ha in mano una documentazione da cui si può desumere in modo certo l'ammontare del suo credito. Il caso più frequente è quello in cui l'agente ha ricevuto dalla mandante gli estratti conto provvigionali oppure la mandante ha formulato e inviato all'agente una quantificazione delle indennità spettanti.

In alcune ipotesi è anche possibile chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, secondo il quale "l'esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere".

Il decreto ingiuntivo, oltre ad essere utilizzato per il pagamento di somme, può essere richiesto per ottenere la consegna da parte della mandante della documentazione contabile necessaria per la determinazione delle spettanze dell'agente.

Il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi spettanti è previsto sia dal codice civile che dagli accordi economici collettivi. L'articolo 1749 del codice civile stabilisce infatti che è un diritto irrinunciabile dell'agente ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni a lui liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili della mandante.

L'articolo 7 degli A.E.C.  20.03.2002  settore Industria e l'articolo 6 degli A.E.C. 26.02.2002  settore Commercio, stabiliscono che "se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o del rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti".

In passato l'unico mezzo utilizzato per accertare l'importo delle provvigioni dovute era quello di richiedere alla mandante l'esibizione della documentazione contabile iniziando una causa ordinaria, con il rischio che non sempre il Giudice concedesse l'esibizione.

L'articolo 633 del c.p.c. stabilisce invece che il creditore possa ottenere un'ingiunzione per la consegna di una cosa mobile determinata quando dia prova scritta del diritto fatto valere.

Nel caso di rapporti di agenzia, unavolata dimostrata l'esistenza del contratto, il diritto alla consegna della documentazione contabile deriva dalle stesse disposizioni di legge sopra richiamate.

Ogni volta che si è in procinto di intraprendere un'azione giudiziaria, consiglio quindi di valutare la possibilità di utilizzare lo strumento del ricorso per ingiunzione poiché può permettere una più veloce soluzione della controversia e minori costi a carico dell'agente.

Avv. Federico Robazza