Persona fisica o giuridica? Rischi e criticità per gli agenti
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- Pubblicato 17 Luglio 2015
Sono sempre più frequenti i casi in cui l'Agente, senza la preventiva autorizzazione della preponente, decida nel corso del rapporto di lavoro, di trasformare il proprio status da persona fisica a persona giuridica.
Ciò avviene sovente con finalità economico-fiscali e senza che si abbia una effettiva consapevolezza di quali siano le conseguenze ed i rischi insiti in una simile trasformazione. In effetti, la modifica dell'agenzia, e dunque non solo l'ipotesi precedentemente annoverata ma anche un eventuale cambiamento del tipo di società o ancora l'inserimento o l'uscita di un nuovo socio dalla stessa, può avere ripercussioni anche molto gravi sulla vita lavorativa dell'agente.
Innanzitutto, bisogna considerare che essendo il contratto di agenzia un negozio giuridico basato sulla fiducia personale, c.d. "intuitu personae", è sufficiente che un solo componente della società entri o esca da quest'ultima per conferire alla mandante il potere di recedere immediatamente dal rapporto per fatto o colpa imputabile all'agente, esonerandola così dall'obbligo di procedere alla corresponsione delle indennità dovute.
Stesso discorso vale in caso di mutamento (effettuato senza la preventiva autorizzazione della preponente) da agente persona fisica a società.
La mandante potrebbe, a sua discrezione, risolvere il contratto senza riconoscere all'agente alcuna indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr accantonato, oppure, e ciò non sembra essere un'alternativa migliore, stipulare un nuovoaccordo intestato alla società con conseguente perdita da parte dell'agente delle indennità fino ad allora maturate.
Ma gli aspetti problematici legati all'argomento di cui si tratta, non sono di certo solo quelli appena analizzati.
C'è infatti da considerare, e qui arriviamo alla questione che sicuramente desta maggiori perplessità in ordine all'opportunità di effettuare una scelta così delicata, che il socio che raggiunge l'età pensionabile non ha automaticamente diritto alle indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. e/o, ove più favorevole, all'indennità suppletiva di clientela che, invece, la contrattazione collettiva riconosce all'agente persona fisica. In caso di contenzioso, poi, il passaggio dell'agente singolo a società, comporta che il foro competente non è più quello esclusivo ed inderogabile del domicilio dell'agente ma quello in cui ha sede la mandante, con conseguente inasprimento dei costi di giudizio (l'agente è, ad esempio, spesso costretto a nominare un altro difensore che partecipa alle udienze dinanzi al Tribunale competente, solitamente lontano dalla sede della propria società).
Così come cambia, pure, il Tribunale competente, che non è più quello del Lavoro bensì il Tribunale ordinario civile, con l'evidente rischio di allungamento dei tempi processuali e della possibilità che la controversia sia decisa da un magistrato avente un'esperienza limitata in materia di agenzia.
Le cose non sembrano andare meglio in ipotesi di sottoposizione della mandante a procedura concorsuale o fallimento. Infatti, i crediti dell'agente società di capitali vengono quasi sempre riconosciuti in via chirografaria e non privilegiata.
E' consigliabile quindi che l'agente prima di intraprendere autonomamente simili iniziative valuti a monte, anche con l'ausilio di un professionista la convenienza o meno di decisioni così importanti che alla lunga potrebbero riservare sorprese spiacevoli e non preventivate.
A cura dell'Avv. Gianluca Stanzione
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