Esclusiva senza indicazione di zona (2)
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- Pubblicato 22 Settembre 2014
La rlevanza del patto di esclusiva e la mancata indicazone della zona.
Due recenti sentenze della Corte di Cassazione (N° 20322 del 4.09.2013 e N° 9226 del 23.04.2014), riguardanti l'esclusiva e la mancata indicazine della zona, ci permettono di analizzare i contenuti dei due istituti e le conseguenze della mancata indicazione della zona nei contratti e/o una eventuale imprecisa definizione.
Vediamo intanto cosa prevede il Codice Civile in merito. L'art. 1742 specifica che l'agente può promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, che costituisce un elemento essenziale del contratto di agenzia. La giurisprudenza si è espressa in passato con orientamenti diversi, ritenendo talvolta che la mancata indicazione della zona nel contratto poteva essere sostituita dall'individuazione di fatto nell'attività dell'agente; altre sentenze ritenevano invece che la mancanza poteva far venire meno la qualifica del rapporto come di agenzia, declassandolo a semplice rapporto di procacciamento di affari.
L'art. 1743, diritto di esclusiva, vieta al preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; parimenti iinibisce all'agente la possibilità di assumere incarichi nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese concorrenti.
Il Codice Civile non è esplicito al riguardo, ma la giurisprudenza si è espressa unanimemente nel ritenere il diritto di esclusiva elemento naturale del contratto ma non essenziale: ciò significa che può essere derogato per espressa volontà delle parti (Cassazione N° 17063 del 5.08.2011).
Cosa prevedono gli Accordi Economici Collettivi . Tanto gli AEC dell'industria all'art. 2 (nella formulazione del 20 marzo 2002 confermata nel recente rinnovo del 30.07.2014) che quelli del Commercio del 10.03.2010, sono perfettamente in linea con le dispozioni del Codice Civile e gli orientamenti della giurisprudenza. A proposito della zona,merita un'analisi approfondita la possibilità di variazione (assieme alla misura delle provvigioni e alla variazione dei prodotti),che rimandiamo per la sua complessità ad altra tratttazione. Ricordiamo solo che la disciplina in materia è un pò differente fra Industria e Commercio e che per l'industria è stata notevolmente migliorata per l'agente dal testo approvato il 31 luglio scorso.
Conclusioni. Riguardo all'esclusiva, ricordiamo anche che non è essenziale che sia espressamnete dichiarata nel contratto di agenzia ma perchè esista è senplicemente decisivo che non sia derogata. Evidenziamo anche che non esitse in automatico e di diritto il concetto di reciprocità (cioè se èdichiarata a favore della mandante è automatico che valga anche a favore dell'agente), ma la sua esistenza si deve desumere dal testo contrattuale: se il contratto è definito di agenzia, è sufficiente che la zona sia dichiarata; ma se si prevede l'esclusiva a favore della preponente è necessario che sia dichiarata anche a favore dell'agente.
Per quanto riguarda la zona (che, ricordiamo, può essere configuarata non solo con un'area geografica ma anche con un elenco clienti), appurato che la sua definizione può essere ricavata di fatto dall'attività dell'agente, è bene che sia indicata espressamente nel contratto al fine di evitare di dover ricorrere a dimostrazioni documentali e/o testimoniali in caso di necessità e di controversie.