La disdetta per giusta causa
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- Pubblicato 20 Gennaio 2015
Potrebbe essere un sistema utile per cessare il rapporto con effetto immediato senza dover effettuare il periodo di preavviso, ma vanno verificate con precisione le ragioni per evitare che l'eventuale ricorso in giudizio non ne sancisca l'insussistenza.
Rimane il fatto che la questione è particolarmente delicata. Ricordo infatti che la giusta causa significa un così grave inadempimento della mandante che non permetta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Il motivo più ricorrente è relativo alla tempistica del pagamento delle provvigioni. Cioè se l'azienda non ha pagato alla data prevista è un mancato pagamento o un ritardo di pagamento?
Se è un mancato pagamento potrebbe essere un inadempimento grave, se un mero ritardo probabilmente no.
Ma questo è solo un esempio per sottolineare come ogni specifica situazione va analizzata a sè, spiegando all'associato se esistono effettivamente le condizioni per una disdetta per giusta causa.
Ed ancora: le mancate consegne sono grave inadempimento? Il mancato invio di un campionario è grave inadempimento? Le consegne difettose sono grave inadempimento? La mancata consegna dei listini e cataloghi vari è grave inadempimento? Il mancato invio dell'estratto conto provvigionale è grave inadempimento?
A tutte queste domande si potrebbe rispondere in tono affermativo come pure negativo, dipende caso per caso; ma con la propria esperienza e conoscenza quel consulente sindacale o avvocato sarà in grado di consigliare la strada più opportuna.
Insomma numerose sono le possibili ragioni di grave inadempimento; ma queste, si ripete, non possono che essere analizzate e valutate per ogni singola situazione, in quanto nessuna è uguale all'altra.
Ovviamente una adeguata consulenza non si limita alla verifica delle condizioni ma, se effettive, si spinge alla elaborazione di una o più lettere da inviare alla casa mandante per arrivare alla oggettiva dimostrazione dell'esistenza delle condizioni che impediscono la prosecuzione del rapporto per causa dell'azienda preponente.
Rilevo che se viene inviata la disdetta per giusta causa con effetto immediato e in realtà non ne sussistano gli estremi, c'è il rischio che la mandante richieda il mancato preavviso decurtandolo dalle provvigioni residue.
Ecco perché certe valutazioni non si possono fare in autonomia, è indispensabile avere il supporto ed il consiglio di personale esperto.
Da sottolineare infatti che una cessazione del rapporto causata da inadempimento della mandante comporta sempre o quasi sempre una contestazione, in quanto diversamente l'azienda potrebbe vedersi addebitare l'indennità di fine rapporto.
In conclusione, il consiglio è di non inviare mai di propria iniziativa una disdetta per giusta causa ma rivolgersi prima alla propria sede Usarci.
Il motivo più ricorrente è relativo alla tempistica del pagamento delle provvigioni. Cioè se l'azienda non ha pagato alla data prevista è un mancato pagamento o un ritardo di pagamento?
Se è un mancato pagamento potrebbe essere un inadempimento grave, se un mero ritardo probabilmente no.
Ma questo è solo un esempio per sottolineare come ogni specifica situazione va analizzata a sè, spiegando all'associato se esistono effettivamente le condizioni per una disdetta per giusta causa.
Ed ancora: le mancate consegne sono grave inadempimento? Il mancato invio di un campionario è grave inadempimento? Le consegne difettose sono grave inadempimento? La mancata consegna dei listini e cataloghi vari è grave inadempimento? Il mancato invio dell'estratto conto provvigionale è grave inadempimento?
A tutte queste domande si potrebbe rispondere in tono affermativo come pure negativo, dipende caso per caso; ma con la propria esperienza e conoscenza quel consulente sindacale o avvocato sarà in grado di consigliare la strada più opportuna.
Insomma numerose sono le possibili ragioni di grave inadempimento; ma queste, si ripete, non possono che essere analizzate e valutate per ogni singola situazione, in quanto nessuna è uguale all'altra.
Ovviamente una adeguata consulenza non si limita alla verifica delle condizioni ma, se effettive, si spinge alla elaborazione di una o più lettere da inviare alla casa mandante per arrivare alla oggettiva dimostrazione dell'esistenza delle condizioni che impediscono la prosecuzione del rapporto per causa dell'azienda preponente.
Rilevo che se viene inviata la disdetta per giusta causa con effetto immediato e in realtà non ne sussistano gli estremi, c'è il rischio che la mandante richieda il mancato preavviso decurtandolo dalle provvigioni residue.
Ecco perché certe valutazioni non si possono fare in autonomia, è indispensabile avere il supporto ed il consiglio di personale esperto.
Da sottolineare infatti che una cessazione del rapporto causata da inadempimento della mandante comporta sempre o quasi sempre una contestazione, in quanto diversamente l'azienda potrebbe vedersi addebitare l'indennità di fine rapporto.
In conclusione, il consiglio è di non inviare mai di propria iniziativa una disdetta per giusta causa ma rivolgersi prima alla propria sede Usarci.
Massimo Azzolini