Il contratto internazionale e la lettera di credito
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- Pubblicato 01 Novembre 2014
Sempre più frequentemente ci viene richiesto di fornire assistenza contrattuale a nostre aziende che intendono avviare rapporti commerciali con clienti esteri, complice anche e sopratutto la recessione che attanaglia il nostro paese che pare non favorire gli scambi commerciali.
La voglia di estero va sicuramente incentivata senza, però, non sottovalutare quelli che potrebbero essere i rischi contrattuali e di credito sottostanti.
È, infatti, bene sapere che alla base di ogni intesa contrattuale vi deve essere un contratto redatto in modo chiaro, sintetico e possibilmente sicuro, posto che in caso di contestazione l'imprenditore deve poter fare valere le proprie ragioni in Italia al fine così di ottenere una pronuncia giudiziale in tempi brevi e certi; diversamente si dovrebbe affrontare una controversia giudiziale all'estero con tutto ciò che questo potrebbe comportare in termini di costi e tempi.
Fondamentale, quindi, nel contratto prevedere la competenza del tribunale e la norma di diritto sostanziale di riferimento applicabile.
Una volta stabilita la regola processuale applicabile si dovrà prevedere anche la modalità di pagamento che dovrà garantire l'imprenditore da spiacevoli sorprese.
A questo riguardo una modalità che viene suggerita è la lettera di credito irrevocabile, nulla di difficile ma anche a questo riguardo tale strumento andrà "maneggiato" con la massima attenzione.
Volendo esemplificare, e riservando gli aspetti tecnici ai professionisti incaricati dall'imprenditore, la lettera di credito, che dovrà essere rilasciata nella forma irrevocabile, costituisce un impegno di pagamento che le banche prescelte dall'imprenditore e dal cliente dovranno osservare. In particolare la banca si dovrà impegnare a soddisfare il credito sol con la verifica dell'esatta rispondenza dei documenti, si parla difatti, nel gergo tecnico, di credito documentario.
Questo sta a significare che l' unica verifica che la banca sarà tenuta ad effettuare sarà solo in relazione alla regolarità dei documenti, ad esempio: fattura, bolla di consegna, polizza di carico, ecc..; una volta verificata la regolarità della documentazione e la tempistica concordata, si dovrà provvedere al pagamento e si dovrà, quindi, prescindere dal merito quale circostanza sottostante all'emissione della documentazione, insomma una sorta solo di controllo di legittimità.
Fondamentale, quindi, verificare i documenti che dovranno essere poi riconosciuti e confermati dalla banca chiamata al pagamento; opportuno quindi farsi rilasciare in copia la bozza di lettera di credito e i documenti a corredo. Diversamente, altre modalità di pagamento individuate dalle parti esporrebbero l' imprenditore ad un rischio di insoluto sopratutto quando la relazione commerciale è occasionata dal web senza che vi sia una storicità del rapporto (cliente di vecchia data) che possa in qualche modo costituire un'implicita garanzia.
Avv. Pierluigi Fadel