Gravidanza e puerperio negli AEC - art. 13
- Dettagli
- Pubblicato 24 Maggio 2017
L'Accordo Economico Collettivo 2014 ha aumentato da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del rapporto (all'interno del quale deve collocarsi la data del parto) che l'agente o rappresentante può chiedere in caso di gravidanza e puerperio, durante il quale la mandante non può procedere alla risoluzione del rapporto.
L'agente, inoltre, può chiedere la sospensione del rapporto nei seguenti casi:
- adozione o affidamento di minore; in tale ipotesi entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;
- interruzione della gravidanza ex L. 194/1978; in questo caso il contratto potrà essere sospeso (su richiesta dell'agente) per un periodo massimo di cinque mesi.