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Art. 10 - 11 Indennità Meritocratica

MERITOCRATICA

L'indennità meritocratica è la terza componente del sistema delle indennità di fine rapporto previsto dagli Accordi Economici Collettivi del settore Industria 2014.

Rispetto al FIRR e all'indennità Suppletiva di clientela, le quali vengono corrisposte all'agente a prescindere dall'aumento del giro d'affari e sono calcolate in misura percentuale sui guadagni provvigionali corrisposti all'agente, l'articolo 10 al capo III) del nuovo accordo, specifica che l'indennità meritocratica è dovuta se:

l'agente o rappresentante abbia apportato alla preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro di affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.

 

Il nuovo AEC lascia sostanzialmente inalterati il FIRR e l'indennità suppletiva ma incrementa sensibilmente l'indennità meritocratica.

Il nuovo criterio di determinazione introduce un sistema di calcolo estremamente complesso, che prevede come base di calcolo la differenza tra le provvigioni iniziali e quelle finali.

Se le provvigioni pagate nel periodo finale del rapporto sono superiori si procede ad una stima dei vantaggi che il preponente continuerà a ricavare dall'attività dell'agente nell'arco di un periodo (di "prognosi") che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni, in base alla tipologia di agente e alla durata complessiva del rapporto. Ai fini del calcolo viene preso in considerazione un determinato tasso di migrazione della clientela (variabile dal 15% al 37%).

La stima dei vantaggi futuri viene ridotta di una quota forfettaria variabile da un minimo del 10% per i contratti di durata fino a 5 anni ad un massimo del 20% per i contratti di durata superiore a 10 anni.

Se l'indennità meritocratica risultante dopo i conteggi è inferiore alla somma FIRR + ISC (indennità suppletiva di clientela), vengono corrisposte all'agente solo queste ultime; se l'indennità meritocratica risulta superiore alla somma FIRR + ISC, le sostituisce.

Per i rapporti di media durata l'AEC 2014 riconosce cifre più elevate rispetto al precedente AEC, e quindi più vicine a quelle dell'art. 1751 c.c. Al tempo stesso, però, il sistema di calcolo dell'AEC 2014 non tiene conto dell'apporto della clientela, ma solo dell'incremento del fatturato. E non premia adeguatamente l'agente che abbia sviluppato una notevole clientela in tempi brevi.

 

L'accordo contiene una norma transitoria che mantiene le regole previgenti per i contratti di agenzia in corso di esecuzione al 30 luglio 2014 e stipulati  prima del 1° gennaio 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 i nuovi criteri si applicheranno anche ai predetti contratti di agenzia a condizione che rimangano in vigore almeno fino al 31 marzo 2017.