Art. 9 Indennità di mancato preavviso
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- Pubblicato 07 Dicembre 2016
Non solo provvigioni ma anche corrispettivi spettanti
"Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso..."
L'Accordo Economico Collettivo settore Industria del 2014 introduce una sostanziale novità rispetto al precedente AEC 2002. La nuova formulazione della norma stabilisce infatti che il calcolo dell'indennità prevista in sostituzione del preavviso venga computato tenuto conto di tutte le somme maturate (non più solo di quelle liquidate) dall'agente in dipendenza del contratto di agenzia, ivi compresi, dunque, le provvigioni e gli "altri corrispettivi" maturati dall'agente, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, intendendo quindi anche non eventualmente liquidati ma spettanti.
Il nuovo AEC 2014 prescrive molto chiaramente che nel calcolo dell'indennità di mancato preavviso si tenga conto non solo delle provvigioni maturate ma anche dei premi e/o dei compensi ulteriori.