Art. 6 Provvigioni
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- Pubblicato 30 Agosto 2016
Un'altra miglioria per gli agenti di commercio apportata dal nuovo AEC Industria concerne le provvigioni spettanti all'agente per le trattative in corso al momento della cessazione del rapporto, fermo restando il principio secondo cui l'agente deve relazionare dettagliatamente alla mandante (già previsto nel precedente AEC del 2002), l'agente avrà diritto alla provvigione per gli affari conclusi nei 6 mesi successivi allo scioglimento, mentre nella versione precedente il periodo era di 4 mesi.
Inoltre, sempre in relazione alla liquidazione delle provvigioni, l'AEC 2014 Industria, così come gli Accordi Economici 2009 del settore Commercio, prevede il riconoscimento, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute all'agente da parte della mandante, degli interessi di mora, oltre 15 giorni dal termine previsto, nella misura dell'8% oltre al "tasso di riferimento" che è il tasso della Bce in vigore alla data.