Art 4 Periodo di prova
- Dettagli
- Pubblicato 18 Febbraio 2016
Proseguendo con l'approfondimento degli articoli del nuovo Aec Industria 2014, un'altra modifica significativa riguarda il periodo di prova nei contratti a termine.
Allineandosi agli Accordi del settore Commercio, considerato più vantaggioso soprattutto sulla disciplina delle indennità di fine rapporto, la novità più incisiva è contenuta nel terzo comma dell'articolo 4 che prevede in caso di rinnovo di contratti a tempo determinato avente lo stesso contenuto di attività (zona, clientela e prodotti), che il preponente possa stabilire un periodo di prova solo nell'ambito del primo rapporto.
La novità è senz'altro opportuna perché era frequente in passato l'abuso delle case mandanti di inserire in ogni rinnovo di contratto a tempo determinato un nuovo periodo di prova, assurdo sul piano del buon senso, ma non sempre il buon senso regola i rapporti di agenzia.
E' importante, però, fare attenzione alla sottolineatura del contenuto di attività, perché solo nel caso in cui il rinnovo riguardi lo stesso ambito di zona clientela e prodotti si può stabilire che si tratta di rinnovo del medesimo contratto. Quando invece qualcuno di tali elementi dovesse essere diverso, si potrebbe ritenere che si tratta di nuovo rapporto e perciò sarebbe legittimo inserire nuovamente il periodo di prova.
Usiamo il condizionale perché in questo caso, nell'eventualità che si accenda una controversia, non è prevedibile ipotizzare quale sarebbe la pronuncia del giudice, in quanto si dovrebbe valutare il valore, decisivo o marginale, delle variazioni apportate sul contenuto. In ogni caso, per prudenza, è bene controllare che il contenuto di attività del contratto che si rinnova sia perfettamente uguale al precedente.
Ma anche i primi due commi sono interessanti, perché recepiscono concetti già acquisiti dall'usualità e dalla giurisprudenza, che però non erano espressi chiaramente nei testi precedenti degli AEC.
Il primo comma afferma, infatti, che il contenuto del nuovo AEC si applica anche al contratto a tempo determinato, ad eccezione logicamente della disciplina del preavviso.
Ricordo che in passato non erano infrequenti i casi in cui le mandanti ritenevano di non corrispondere le indennità di fine rapporto ai contratti a tempo determinato, pretesa che poi era regolarmente smentita in giudizio.
Così come la modalità di prevedere nel contratto a termine le condizioni per il rinnovo o la proroga del rapporto era una consuetudine frequente ma non un obbligo, come ora prescritto dal nuovo articolo 4.
Daniela Da Campo