Zona di attività e variazioni (art. 2 AEC Industria)
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- Pubblicato 16 Ottobre 2015
L'articolo 2 degli Accordi Economici Collettivi settore Industria - Zona di attività e variazioni.
Nella prima parte dell'art. 2, è specificato che, ai sensi dell'art. 1743 del c.c., l'agente ha la zona in esclusiva, cioè il diritto alleprovvigioni sia per ordini diretti che indiretti.
L'agente non può operare per aziende in concorrenza nella stessa zona ma, aggiungo, anche per zone diverse, per il principio di lealtà e buona fede.
Bisogna porre attenzione al fatto che con il termine "esclusiva" viene fatto riferimento anche alla figura del monomandatario, senza però confondere l'esclusiva di zona con l'esclusiva di mandato.
Per quanto riguarda la possibilità della casa mandante di variare il contenuto economico del rapporto, cioè zona, clienti, prodotti e aliquota provvigionale, vengono indicati tre livelli di variazione con raffronto alle provvigioni percepite l'anno precedente:
- riduzione lieve quando non supera il 5%: questa la mandante la può fare con effetto immediato;
- riduzione media quando supera il 5% ma non il 15% (20% per Aec Commercio): salvo diversi accordi, il preavviso dovuto per questo tipo di riduzione è di 2 mesi per l'agente plurimandatario e di 4 mesi per il monomandatario;
- riduzione rilevante quando supera il 15% (20% settore Commercio): in questo caso il preavviso è quello previsto per la risoluzione del rapporto, sempre salvo diversi accordi scritti tra le parti.
Se entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della variazione media o rilevante l'agente esprime il suo dissenso, ciò comporta la cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante con il diritto dell'agente al preavviso e alla indennità di fine rapporto.
Le variazioni di lieve entità si sommano nell'arco di 18 mesi e di 24 mesi rispettivamente per il pluri e monomandatario per quanto sopraindicato.
L'art. 2 è molto importante in quanto la perfetta conoscenza dello stesso è utile perché venga riconosciuta l'indennità di clientela.
Da sottolineare l'opportunità di non dare mai disdetta ad un rapporto di agenzia prima di aver fatto un colloquio con il consulente sindacale Usarci, che potrà anche consigliare come utilizzare la normativa prevista dall'art. 2 degli AEC ai fini del diritto alle varie indennità.
Con il nuovo AEC Industria decorrente dal 1° settembre 2014 si è fatto un notevole passo avanti in termini di equità in quanto viene data facoltà all'agente di non accettare non solo le modifiche di sensibile entità ma anche di media entità, ciò significa che l'agente può imputare la cessazione del rapporto alla casa mandante anche quando la riduzione supera solamente il 5%.
Ora è in fase di rinnovo l'AEC settore Commercio e il primo obiettivo della nostra organizzazione è proprio quello di far si che venga resa omogenea la normativa dell'art. 2 tra settore Industria e settore Commercio.
Massimo Azzolini