Agente o rappresentante? Art. 1 AEC Industria
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- Pubblicato 22 Giugno 2015
L'articolo 1 degli Accordi Economici Collettivi settore Industria - Definizione dell'agente e sfera di applicazione.
L'ambito di riferimento giuridico sono gli articoli del codice civile dal 1742 al 1752.
Viene spiegata la differenza tra agente e rappresentante: il primo promuove gli affari ma necessita l'approvazione dell'ordine da parte della casa mandante; il secondo invece ha la rappresentanza della mandante e pertanto conclude gli affari, cioè gli ordini che acquisisce sono vincolanti per la casa mandante.
Da tale definizione ben si comprende che, nei fatti, i rappresentanti sono una minima parte della categoria, nonostante ancora nella normale parlata si tende a dare la denominazione di rappresentante e non invece, come sarebbe corretto, di agente di commercio.
Si fa riferimento poi all'art. 1746 del cc. e si specifica che l'agente è tenuto a dare informazioni alla mandante sulla situazione di mercato ma non è tenuto ad effettuare relazioni sull'elenco delle visite effettuate alla clientela.
L'Aec vale anche per gli agenti strutturati in forma societaria come pure nel caso di agenti che trattano per privati consumatori e anche per quelli operanti in "tentata vendita".
Viene specificato anche che le norme dell'Aec, a parte l'indennità di fine rapporto, non sono vincolanti per gli agenti che commercializzano in proprio articoli similari all'oggetto dell'incarico di agenzia.
Si chiarisce che ogni comunicazione tra agente e mandante è ritenuta conosciuta quando arriva, nelle varie forme, ai rispettivi indirizzi, a meno che non si comprovi che non se ne era a conoscenza.
E' questa una precisazione che serve ad ovviare il caso dei mancati ritiri delle raccomandate postali o la mancata apertura della posta elettronica certificata.
Massimo Azzolini