L'esperto risponde
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- Pubblicato 22 Ottobre 2014
a cura di Massimo Azzolini
AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'
La posizione di socio e amministratore unico di una srl di servizi, è incompatibile con l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio?
Premesso che il ruolo degli agenti è stato soppresso, non è di per sè ostativa all'iscrizione alla Camera di Commercio la posizione di socio-amministratore unico di società. Il problema si pone in merito alla costituzione di un rapporto di agenzia con la società della quale il soggetto è amministratore unico, in quanto quest'ultimo dovrebbe stipulare un contratto con se stesso. Questa considerazione ha portato ad escludere tale possibilità. In questo senso si era pronunciato esplicitamente l'Enasarco nel Regolamento del 2004 (art. 2, comma 4) richiedeva che i soggetti non si trovassero "in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica".
COMPATIBILITA' CON AGENTE ASSICURATIVO
L'attività di agente di commercio è incompatibile con quella di subagente assicurativo?
L'art. 5, L. n. 204/1985 stabilisce che l'attività di agente di commercio è incompatibile con quella svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, nonché con quella di mediazione. L'attività di subagente assicurativo è incompatibile con quella di perito assicurativo. Le attività di agente di commercio e subagente assicurativo non risultano incompatibili tra loro.
VALIDITA' REDAZIONE CARTA NON INTESTATA
Ho sottoscritto un contratto di agenzia con una società che mi ha poi proposto di risolverlo per stipularne altro con una diversa società del gruppo. Al momento della sottoscrizione con quest'ultima mi è stata presentata una scrittura privata che non è redatta su carta intestata della mia prima preponente. Alle mie obiezioni è stato replicato che il contatto è ugualmente regolare e valido. E' corretto?
Le pattuizioni intervenute sono pienamente valide anche se riportate su un foglio non intestato. Sul punto le affermazioni della società sono corrette. Ciò che rileva è che sull'atto risultino chiaramente quali sono le parti dell'accordo.
Un nostro agente, al quale abbiamo dato disdetta nel secondo anno di durata del rapporto, pretende un'indennità sostitutiva del preavviso di tre mesi. E' corretta la durata? Come si calcola l'indennità?
Il preavviso dovuto è di tre mesi benchè il rapporto sia soltanto nel secondo anno di durata in quanto l'art. 10 A.E.C. Industria lo prevede in tale misura fissa quando il rapporto si trovi nei primi tre anni. Il calcolo va effettuato prendendo a riferimento le provvigioni liquidate nell'anno precedente o, se più favorevoli per chi riceve il preavviso, nei dodici mesi antecedenti la risoluzione.
CESSIONE D'AZIENDA DA PARTE DELL'AGENTE
Un agente ha ceduto la propria azienda ad altro agente. Quali conseguenze ne derivano per il preponente?
In caso di cessione d'azienda da parte dell'agente, quello acquirente subentra di diritto ed automaticamente nel contratto di agenzia con il preponente il quale può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa. Se il preponente nulla oppone, la cessione ha pieno effetto e non deve essere liquidata alcuna indennità perché il rapporto di agenzia, pur mutando la persona dell'agente prosegue, cosicchè si deve verificare se sussista il diritto a tale indennità nel momento in cui il rapporto si risolverà; con l'ulteriore precisazione che si dovrà fare riferimento all'inizio del rapporto stesso con l'agente iniziale.