INPS. Disponibili le Certificazioni Uniche 2015
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- Pubblicato 07 Marzo 2015
Come di consueto, tale appuntamento è accompagnato da alcuni adempimenti da parte dell'INPS illustrati brevemente nel messaggio in commento, ossia la gestione del conguaglio fiscale di fine anno, la compilazione della Certificazione Unica e le rettifiche fiscali.
Da quest'anno, inoltre, i contribuenti che ne fanno richiesta potranno accedere:
– dettagliatamente a tutte le informazioni sul conguaglio fiscale.
La CU/2015 ha la finalità di attestare al contribuente:
• l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir, corrisposti nell'anno 2014 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
• l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1 del Tuir;
• le relative ritenute di acconto operate;
• le detrazioni d'imposta riconosciute ed effettuate.
L'INPS ha l'obbligo di trasmettere, entro il 7 marzo 2015, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tutte le certificazioni emesse e pubblicate entro il 28 febbraio. Ciò al fine di rendere disponibili i dati necessari con i quali la stessa Agenzia provvederà a predisporre, entro il 15 aprile 2015, i modelli 730 precompilati che renderà disponibili ai contribuenti, in via telematica.
Rettifiche fiscali – Infine, per quanto riguarda le modalità di rettifica delle Certificazioni Uniche emesse è stato precisato quanto segue:
• le rettifiche dovute a variazioni richieste da parte del sostituito, come ad esempio per detrazioni d'imposta e /o per oneri deducibili e/o detraibili, non produrranno né ricalcolo del conguaglio fiscale né una nuova CU/2015; il sostituito dovrà necessariamente sistemare la propria situazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi;
• le rettifiche dovute a variazioni per inadempienze dell'Istituto comporteranno il ricalcolo del conguaglio fiscale e il rilascio di una nuova CU/2015 che "annulla e sostituisce la precedente".
Detti conguagli fiscali dovranno essere segnalati in Procedura IRPEF con il codice tributo "111E".
Regime sanzionatorio – Sul fronte sanzionatorio, qualora la nuova certificazione viene trasmessa all'Agenzia delle Entrare entro 5 giorni a partire dal 9 marzo 2015, non si applica alcuna sanzione; dopo tale data, però, scatta la sanzione di 100 euro per ogni CU/2015.
Da notare, inoltre, che nella nuova certificazione unica rilasciata al contribuente dopo il 9 marzo, l'INPS è tenuto a comunicare al percipiente, tramite annotazione "CF", che qualora intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dall'INPS.
Marco Vantini dottore commercialista - revisore legale
Usarci Verona
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