Modifiche al regolamento Enasarco
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- Pubblicato 19 Dicembre 2017
Dal 1° gennaio 2018 verranno apportate ulteriori modifiche al Regolamento Enasarco non solo per rispondere all'esigenza di garantire la stabilità di lungo periodo senza diminuire l'efficacia della tutela previdenziale per la categoria degli agenti di commercio, ma anche con incentivazione all'inserimento di nuovi giovani agenti.
Come noto la previdenza integrativa Enasarco è alimentata dai soli contributi versati da agenti e preponenti e non beneficia e mai ha beneficiato di oneri a carico dello Stato.
Le novità del Regolamento 2018 sono:
- Con l'art. 5 bis viene introdotto un regime contributivo triennale agevolato per gli iscritti nel periodo 2018-2020 che abbiamo un'età inferiore o uguale a trent'anni al momento dell'iscrizione. Nello specifico l'aliquota contributiva totale, cioè sia quella a carico dell'agente sia quella a carico della preponente, viene ridotta del 6% il primo anno, dell'8% il secondo anno e del 10% il terzo anno e il minimale contributivo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di riferimento. Questa iniziativa ha ovviamente lo scopo di favorire l'accesso e la permanenza dei giovani nella categoria degli agenti di commercio.
- Con l'art. 13, co 1 lett c viene determinato un nuovo metodo di rivalutazione del montante contributivo che tiene in considerazione la variazione effettiva tra entrate per contributi e la spesa per pensioni e la raffronta con la variazione del Prodotto Interno Lordo. Al contempo viene eliminato il rendimento minimo dell'1,5 ma garantito comunque con tasso di capitalizzazione che non può essere negativo.
- A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 174/2016 viene abrogato l'art 25, co 3 che prevede riduzioni a carico del coniuge superstite nel caso di elevata differenza di età tra questi e l'agente deceduto.
- Con l'art 29, co 2 viene modificato l'indice per la perequazione automatica delle pensioni a partire dal 2017 che si allinea al metodo già applicato dall'INPS.
- Con gli art 44 co 3 e art 46 co 1 vengono eliminati i riferimenti al Comitato Esecutivo non più presente nell'attuale Statuto.