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Finanziaria, leasing e tassazione sulla casa

soldi

Con la Legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità) il Governo ha dettato le linee guida di carattere economico/finanziario per il 2014. I provvedimenti sono numerosi e quindi si richiamano, per sommi capi, solo quelli di maggiore interesse per la categoria.

Deducubilità canoni di leasing: il periodo minimo di deducibilità dei canoni di leasing per i beni mobili, ritorna pari alla metà del periodo di ammortamento di cui al comma 2 dell'art.102 del TUIR (si ricorda che da alcuni anni era stato elevato ai 2/3); per gli immobili detto periodo viene fissato in 12 anni.

Riordino oneri detraibili: entro il 31/12/2014 è stato previsto un riordino degli oneri detraibili dall'Irpef al 19%. E' previsto che, in mancanza di detto provvedimento la percentuale passerà per tutte le attuali detrazioni, al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014.

Rottamazione licenze: l'indennizzo di cui al D.Lgs.207/96 per chi cessa l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento (che interessa anche gli agenti di commercio) è stato prorogato al 31/12/2016.

Definizione agevolata cartelle: entro il 28/02/2014 è possibile effettuare il pagamento di cartelle esattoriali relative a ruoli emessi entro il 31/10/2013, senza il pagamento dei relativi interessi. La sanatoria non appare particolarmente conveniente, visto che l'importo va pagato in un'unica soluzione entro il 28/02/14, a fronte delle lunghe rateazioni ultimamente concesse per le medesime cartelle.

 

Tassazione della casa: anche se non riguarda in particolare gli agenti di commercio e il reddito d'impresa, si ricorda che dal 2014 cambia radicalmente il sistema di tassazione degli immobili. Viene introdotta la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) basata su due presupposti: 1) possesso di immobili; 2) fruizione dei servizi comunali.
Si divide in due componenti: la prima è l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dai possessori degli immobili, con esclusione della prima casa; la seconda è riferita ai "servizi" ed è articolata in due componenti: TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti).
Ogni comune dovrà disciplinare le suddette imposte nell'ambito delle regole imposte dalla legislazione nazionale.
In ampia sintesi: la TARI si basa sul possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani, ed è commisurata alla superficie calpestabile in base alle tariffe disposte dai comuni, calcolate col c.d. "criterio del chi inquina paga".
La TASI è dovuta per il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati; la base imponibile è la stessa dell'IMU, e l'aliquota base sarà dell'1 per mille. Ogni comune potrà poi decidere se addirittura azzerarla, oppure aumentarla fino ad un massimo del 2,5 per mille. Ogni comune potrà introdurre riduzioni ed esenzione per determinate categoria di contribuenti.

Fabrizio Tagliabracci

 

Sono in arrivo 220.000 alert per anomalie del Fisco

espertorisponde3Da giugno l'Agenzia delle Entrate ha iniziato, e riprenderà più intensamente da settembre, a spedire, tramite PEC o posta, 220 mila lettere per anomalie riscontrate per l'anno 2012.

Non si tratta di avvisi di accertamento ma comunicazioni di anomalie emerse dai controlli delle dichiarazioni dei redditi, che possono essere regolarizzate con consegna di documenti o mediante ravvedimento operoso.

E' importante rivolgersi tempestivamente al proprio consulente fiscale.

 

 

 

 

Detraibilità del bollo su ricevuta medica

medicoHo ricevuto una fattura per una prestazione sanitaria. È senza bollo. Sono tenuto a sanare la situazione? In caso positivo potrò detrarre tale spesa?

È dovuta l'imposta di bollo, nella misura di 2 euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 642/1972). Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura. Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che l'imposta sia stata assolta (risoluzione n. 444/E del 2008). In tal caso, sarà obbligato, nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al pagamento dell'imposta di bollo (articolo 22 del Dpr 642/1972). Sarà così esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la sanzione sarà irrogata nei confronti del solo professionista. Qualora, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini sanzionatori. L'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, pertanto, detraibile. Stessa conclusione anche nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995).

risponde Gianfranco Mingione

dal sito FISCO OGGI

 

Il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto. Che documento emettere?

espertorisponde3Il pagamento delle indennità di fine rapporto e precisamente:

Indennità Suppletiva di Clientela, Indennità Meritocratica, Firr, Indennità per il Patto di non Concorrenza post contrattuale, Indennità di mancato Preavviso sono tutte indennità non soggette ad IVA.

Per le Ditte Individuali e le Società di Persone il pagamento di dette indennità costituisce reddito soggetto a tassazione separata e quindi occorrerà operare la ritenuta di acconto Irpef del 20%.

Per le Società di Capitali, le indennità costituiscono reddito di impresa e quindi non dovrà essere operata nessuna ritenuta. 

 

 

 

L'esperto risponde

finanza controlli

A cura di Marco Vantini

ABBIGLIAMENTO

Il costo per l'abbigliamento dell'agente di commercio è deducibile ?

L'Agenzia delle Entrate non ha mai riconosciuto deducibili per l'agente di commercio i costi per l'abbigliamento, in quanto ritenuti non inerenti.

COMPATIBILITA' CON LAVORO DIPENDENTE

La professione di Agente è compatibile con una professione part time dipendente? Eventualmente, quant'è il monte ore massimo che si potrebbe accettare ?

Nelle istruzioni della Cciaa contenenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di agente e le incompatibilità, si legge che:
Non possono esercitare l'attività di agente e rappresentante i soggetti che svolgono attività con contratto di lavoro dipendente ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto.

INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA

In quale quadro della dichiarazione dei redditi 2013 si dovrà inserire l'indennità suppletiva di clientela ?

L'indennità suppletiva di clientela, come tutte le indennità di fine rapporto percepite dall'agente, vanno indicate nel quadro RM del modello Unico. Poi sarà facoltà dell'agente, in sede di compilazione del modello Unico stesso, far concorrere l'importo a tassazione ordinaria o separata.

DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI ENASARCO

In una società sas che svolge attività di agente di commercio, un socio accomandatario e un socio accomandante (lavora nella società ed è stato iscritto come collaboratore del socio accomandatario), la quota della trattenuta Enasarco che viene indicata in fattura e trattenuta alla società dalla ditta mandante è onere deducibile nel quadro RP dell'UNICO in capo al socio accomandatario (in quanto illimitatamente responsabile) ?

I contributi Enasarco sono deducibili in capo alla persona fisica per cui sono versati i contributi stessi.
Se, ad esempio, i contributi sono versati sui conti Enasarco dei due soci al 50% ciascuno, ognuno dei due soci deduce dal proprio reddito tale importo.
Bisogna valutare però a monte se anche il socio accomandante debba versare i contributi Enasarco: se svolge attività di agente devono essere versati i contributi; se svolge solo attività di segreteria/amministrativa non è tenuto ai versamenti Enasarco.

BOLLETTE DI CASA

E' possibile detrarre dai costi di gestione della mia attività di agente di commercio le bollette di casa (luce gas telefono ecc.) ed eventualmente in quale percentuale, considerando che uso alcune stanze come ufficio ed è sempre stata versata regolarmente l'Irap ?

Qualora l'agente abbia la sede della propria attività presso la propria abitazione ed utilizzi degli spazi di casa per la propria attività, è possibile dedurre parzialmente le utenze, qualora intestate all'agente stesso. Una percentuale forfetaria accettata potrebbe essere quella del 50%.

AUTOVETTURA

Un quesito riguardo le autovetture in possesso ad un agente di commercio. L'agente di commercio può acquistare ed intestare a se stesso due autovetture e quindi detrarre fiscalmente i costi di entrambe?

Si, nessuna norma vieta all'agente di inserire in contabilità i costi di due autovetture. Se però è un agente in forma individuale senza dipendenti, collaboratori o subagenti, la seconda auto dovrebbe essere dedotta in maniera ridotta rispetto alla prima. In ogni caso i costi relativi alla seconda auto non dovrebbero essere comunque dedotti in maniera superiore al 50%.