Fisco
Esportatori abituali, nuove dichiarazioni d’intento dal 12 febbraio (2)
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- Pubblicato Sabato, 31 Gennaio 2015 04:04
Regime dei Minimi al 5% fino al 30.01.2015
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- Pubblicato Martedì, 27 Gennaio 2015 04:04
Nuovo regime dei minimi, conviene ?
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- Pubblicato Giovedì, 11 Dicembre 2014 09:01
Partite Iva, ultimi giorni per decidere tra vecchio e nuovo regime dei minimi. Quale conviene?
VIES: iscrizione immediata
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- Pubblicato Sabato, 10 Gennaio 2015 04:04
Legge di stabilità 2015
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- Pubblicato Giovedì, 27 Novembre 2014 19:50
Il DDL approvato dal Governo e che ha appena iniziato l'iter parlamentare (e quindi non è ancora definitivo e potrebbe essere soggetto a modifiche) comprende numerose novità, fra le quali:
Nuovo regime dei minimi: dal 2015 viene nuovamente modificato il regime dei contribuenti minimi, che da regime riservato alle sole nuove attività diventa il regime naturale dei soggetti con un volume d'affari fino a 40 mila euro; il massimale varia a seconda del tipo di attività e varia da 15 a 40 mila. Il reddito viene determinato forfetariamente in relazione all'ammontare dei ricavi (per gli agenti la percentuale di redditività è il 62%) e l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef viene elevata dal 5% al 15%. Rimangono le semplificazioni: esonero dalle registrazioni contabili, non assoggettamento a ritenuta d'acconto, non assoggettamento ad I.V.A. dei corrispettivi e conseguente indetraibilità dell'imposta in acquisto.
Il valore dei beni strumentali impiegabili sale da 15.000 a 20.000 euro e, cosa assai interessante, i contribuenti esercenti attività d'impresa pagheranno i contributi I.N.P.S. sul solo reddito effettivo, senza applicazione del minimale; detti contributi, nonostante la determinazione forfetaria del reddito, rimangono deducibili.
Per i soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2015 rimane applicabile il precedente regime, che prevede ricavi fino a 30.000 euro e un'aliquota del 5%.
I.R.A.P.: per gli agenti di commercio dotati di un'organizzazione d'azienda e quindi ancora soggetti ad I.R.A.P., va rilevato che la promessa (e già decretata) riduzione dell'aliquota al 3,50% è stata revocata. L'aliquota quindi rimane al 3,90%.
Detrazione per immobili: vengono estese senza variazioni fino al 31/12/2015 sia la detrazione del 65% per i lavori di riqualificazione energetica, che la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. E' prorogata anche la detrazione fino a € 10.000 relativa all'acquisto di mobili destinati all'arredamento degli immobili ristrutturati e ai grandi elettrodomestici rientranti in categoria A+. Da rilevare che la ritenuta che le banche devono applicare sui bonifici relativi alle suddette spese, sale dal 4% all'8% (aumento che, ovviamente, per il committente è del tutto irrilevante).
Bonus bebè: per ogni figlio nato o adottato nel periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno annuo di € 960, erogato dall'I.N.P.S., fino al compimento del 3° anno di età e purché il reddito del percettore non superi € 25.000.
Veicoli in comodato: non fa parte della legge di stabilità ma è comunque una norma di ampia portata che va segnalata, e che prevede l'obbligo di annotare sul libretto di circolazione degli autoveicoli la detenzione superiore a 30 giorni da parte di soggetti non intestatari del veicolo (es.: comodatari, locatari, eredi, ecc.). La sanzione per la mancata annotazione è di € 705,00.
Fabrizio Tagliabracci
Impresa familiare: entro il 31.12
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- Pubblicato Giovedì, 25 Dicembre 2014 09:01
Premessa – Entro il prossimo 31.12.2014 è necessario valutare l'opportunità di procedere alla stipula, entro tale data, di atti/scritture private autenticate riferite alle imprese familiari al fine di attribuire agli stessi rilevanza fiscale dal 2014 oppure dal 2015.
La società di persone è estinta, non è così per i debiti fiscali
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- Pubblicato Giovedì, 27 Novembre 2014 09:01
Snc e suoi componenti sono coobbligati al pagamento delle imposte e, quindi, dopo la cessazione dell'attività tocca ai secondi versare i tributi non assolti dall'azienda.
La Corte di cassazione, con sentenza del 14 novembre 2014, n. 24322, ha stabilito che, nel caso di una società di persone estinta, il socio è tenuto ad accollarsi i debiti derivanti da imposte non versate al fisco, anche se non ha ricevuto alcun avviso bonario personalmente. Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di un'azienda di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione.
Il fatto
A seguito di cessazione dell'attività, il concessionario della riscossione aveva emesso, nell'aprile 2000, cartella di pagamento del debito d'imposta dichiarato ma non versato da una società in nome collettivo, relativo all'anno 1998, a carico di un ex socio della stessa.
A conferma della legittimità del recupero dei crediti erariali, la Commissione tributaria regionale convalidava il rigetto in primo grado del ricorso del contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione motivando, in particolare, la legittimità della pretesa fiscale nei confronti del contribuente che, all'epoca, era socio "illimitatamente e solidalmente" responsabile; nAggiungeva il Collegio che, essendo l'appellante coobbligato per imposta evasa dalla Snc, non necessitava che la cartella fosse preceduta dalla preventiva notifica di atti d'accertamento né che l'invio del plico portasse una specifica relata di notifica.é l'estinzione della società aveva fatto venir meno tale responsabilità per le obbligazioni pregresse.
Studi di settore, criteri aggiornati
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- Pubblicato Sabato, 20 Dicembre 2014 04:04
L'amministrazione finanziaria è tenuta ad applicare nella procedura di accertamento lo studio di settore più recente e affinato. Ad ogni modo le Commissioni tributarie hanno la facoltà di ricalcolare l'imponibile alla luce dello standard più recente.
Detraibilità del bollo su ricevuta medica
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- Pubblicato Sabato, 22 Novembre 2014 02:46
Ho ricevuto una fattura per una prestazione sanitaria. È senza bollo. Sono tenuto a sanare la situazione? In caso positivo potrò detrarre tale spesa?
È dovuta l'imposta di bollo, nella misura di 2 euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 642/1972).
risponde
Gianfranco Mingione
dal sito FISCO OGGI